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Ordinanza

Ordinanza n. 2281/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603944

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione II, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il diniego di concessione del visto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte privata ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare avanzata nel giudizio di primo grado. Dal testo emerge che l’amministrazione aveva negato la concessione del visto sulla base di una pluralità di elementi ostativi, esposti in una motivazione descritta come dettagliata. L’appellante contestava implicitamente la legittimità della valutazione amministrativa e chiedeva la riforma dell’ordinanza cautelare di primo grado, ma il testo non specifica i singoli motivi d’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che la valutazione discrezionale dell’autorità amministrativa non risultasse viziata da macroscopica illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti. La dettagliata motivazione del provvedimento amministrativo dava conto di una pluralità di elementi ostativi alla concessione del visto; in assenza di vizi macroscopici, non sussistevano ragioni per riformare l’ordinanza cautelare del TAR. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare contro le ordinanze cautelari; l’appello è stato respinto all’esito della valutazione sommaria propria della fase cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può confermare il diniego della misura quando, a un esame sommario, la valutazione discrezionale dell’amministrazione non risulti affetta da macroscopica illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti.
  • Quando il provvedimento amministrativo è sorretto da una motivazione dettagliata che espone una pluralità di elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza, l’assenza di vizi macroscopici della valutazione discrezionale esclude, nella fase cautelare, la riforma dell’ordinanza di primo grado che abbia negato la tutela interinale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareEccesso di potereDifetto di motivazione

Testo integrale

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