Cassazione Penale, Sentenza n. 36338/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato era stato assolto dal reato di cui all’art. 20-bis della legge n. 110/1975, assoluzione confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 3 marzo 2026 per particolare tenuità del fatto. Ha proposto ricorso deducendo, in via preliminare, la violazione degli artt. 601, 178, 179 e 185 c.p.p. e dell’art. 23-bis del d.lgs. n. 137/2020: benché la difesa avesse tempestivamente richiesto la trattazione orale, l’appello era stato deciso con trattazione scritta. Nel merito ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 20 della legge n. 110/1975 e 192 c.p.p., sostenendo che le armi erano custodite in un luogo accessibile soltanto al proprietario e quindi sicuro, senza violazione del dovere di diligenza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per il vizio processuale preliminare. Esaminati direttamente gli atti, ha accertato che il difensore aveva depositato telematicamente il 17 dicembre 2025 la richiesta di trattazione orale per l’udienza del 3 marzo 2026 e che la richiesta era tempestiva, essendo stata presentata entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di citazione, emesso il 15 dicembre 2025. La trattazione cartolare nonostante la rituale e tempestiva richiesta ha determinato una nullità assoluta e insanabile, poiché il procedimento si è svolto con un modello difforme da quello richiesto e senza la presenza del difensore in un caso in cui essa era obbligatoria. La sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio; il motivo di merito non è stato esaminato.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione.
Quando il ricorso denuncia un error in procedendo ai sensi della lettera c), la Cassazione può esaminare direttamente gli atti processuali per verificare il vizio.
Conseguentemente,si deve richiamare quell’insegnamento secondo cuiin tema di giudizio di appello, nel vigore del regime di ordinaria trattazionecartolare introdotto dall'art. 598-bis cod. proc. pen., ove il difensoredell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, losvolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo unmodello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con assenza deldifensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi unanullità assoluta e insanabile agli effetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Nel giudizio di appello regolato dalla trattazione cartolare, la tempestiva e rituale richiesta difensiva di trattazione orale impone di svolgere il processo secondo il modello partecipato; procedere invece in forma non partecipata determina nullità assoluta e insanabile.
Conseguentemente,si deve richiamare quell’insegnamento secondo cuiin tema di giudizio di appello, nel vigore del regime di ordinaria trattazionecartolare introdotto dall'art. 598-bis cod. proc. pen., ove il difensoredell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, losvolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo unmodello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con assenza deldifensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi unanullità assoluta e insanabile agli effetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
La celebrazione dell’appello senza partecipazione, malgrado una valida richiesta di trattazione orale che rende obbligatoria la presenza del difensore, integra la nullità assoluta e insanabile prevista dalla norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello soggetto alla trattazione cartolare, la rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale della difesa impone lo svolgimento dell’udienza in forma partecipata; la decisione in forma non partecipata, con assenza del difensore quando la sua presenza è obbligatoria, determina nullità assoluta e insanabile.
- Quando è dedotto in cassazione un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., la Corte può accedere direttamente agli atti processuali per verificare la fondatezza della censura.
Come è indicizzato
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