Cassazione Civile, Ordinanza n. 05849/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa dall'INPS per contributi dovuti in relazione a vari operai agricoli assunti a tempo determinato. La cooperativa, soccombente in appello dopo la riforma della decisione di primo grado, ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi contro la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva respinto la sua opposizione. Prima dell'adunanza, però, la ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, allegando di aver estinto l'intero debito tramite la procedura di definizione agevolata c.d. "rottamazione ter" e producendo la documentazione dei pagamenti. Dalla documentazione risultava che il debito iniziale di euro 14.586,46 era stato integralmente azzerato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio. Ha ritenuto applicabile l'art. 3, comma 1, del d.l. n. 119/2018 perché la cartella opposta era del 2007 e dunque rientrava nel perimetro temporale della definizione agevolata; ha inoltre applicato il comma 6 della stessa disposizione, secondo cui il giudizio si estingue quando venga prodotta la documentazione attestante i pagamenti effettuati. Poiché la ricorrente aveva prodotto la prova dell'integrale pagamento del debito, la Corte ha preso atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, d.l. n. 119/2018
la definizione agevolata si applica ai debiti risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2007; una cartella del 2007 rientra nell'ambito temporale della norma
art. 3, comma 6, d.l. n. 119/2018
il giudizio è estinto se in giudizio è prodotta la documentazione che attesta i pagamenti effettuati nell'ambito della definizione agevolata
Massime di principio
- La definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo può determinare la cessazione della materia del contendere anche nel giudizio di legittimità, se il debito oggetto della lite rientra nel perimetro temporale previsto dalla legge e sia documentato l'integrale pagamento.
- Quando la parte che ha impugnato un atto di riscossione dimostra di avere aderito validamente alla procedura di definizione agevolata e di aver azzerato il debito, il giudice deve dichiarare l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- La produzione della documentazione dei pagamenti costituisce il presupposto processuale decisivo per l'estinzione del giudizio in presenza di rottamazione dei carichi.
Come è indicizzato
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