Cassazione Civile, Ordinanza n. 33274/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte rileva la sopravvenuta stipulazione di un accordo conciliativo tra le parti e, per tale ragione, dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione. Le spese di lite sono compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un atto di contestazione di sanzioni irrogate per l'anno d'imposta 2006, emesso per l'omessa comunicazione all'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni di intento ricevute da un esportatore abituale. La contribuente aveva ottenuto inizialmente accoglimento del proprio ricorso in primo grado; in seguito, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, pronunciando in sede di rinvio dopo precedente cassazione, aveva accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico. La società contribuente si è costituita con controricorso. Successivamente, le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo, documentato in atti, e la contribuente ha anche opposto istanza rispetto alla proposta di definizione anticipata depositata dalla Corte.
Norme richiamate
La decisione di estinzione del giudizio di legittimità è adottata in presenza dell'accordo conciliativo tra le parti, con conseguente cessazione della materia del contendere nel processo pendente.
Massime di principio
- Quando interviene un accordo conciliativo tra le parti nel corso del giudizio di cassazione, il processo va dichiarato estinto, ove la pattuizione risulti documentalmente provata.
- In caso di estinzione del giudizio per conciliazione, la Corte può compensare le spese tra le parti.
- La sopravvenuta definizione transattiva della lite rende superfluo l'esame del motivo di ricorso, che non viene deciso nel merito.
Come è indicizzato
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