Cassazione Penale, Ordinanza n. 29889/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale ed evasione. Il ricorrente ha proposto un motivo unico deducendo l'erronea applicazione dell'art. 337 c.p., sostenendo che le frasi rivolte agli agenti ("Ve ne dovete andare, questa è casa mia") non integrassero una minaccia idonea a configurare la resistenza, perché non dirette a ostacolare l'attività degli operanti. Ha inoltre affermato di aver ritenuto che l'area fosse sua, in quanto appartenuta al nonno e da lui ignorando che fosse stata nel frattempo venduta.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso riproponesse censure generiche già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte di appello. I giudici di merito avevano infatti accertato che la frase era stata pronunciata mentre gli operanti cercavano di disarmare l'imputato, il quale brandiva un coltello verso di loro, con l'evidente finalità di allontanarli e impedire che lo fermassero per condurlo in ufficio e arrestarlo. Da tali elementi è stato desunto coerentemente il dolo tipico del delitto di resistenza. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha ribadito che la condotta integra il delitto di resistenza quando le minacce o le opposizioni sono poste in essere per ostacolare l'attività degli operanti, impedendone il fermo o l'arresto; la valutazione va compiuta alla luce del contesto concreto e del dolo desunto dai fatti accertati.
Massime di principio
- Ai fini della resistenza a pubblico ufficiale, non conta la sola formula verbale isolatamente considerata, ma il suo inserimento nel contesto concreto dell'azione impeditiva o oppositiva all'operato della polizia.
- Il dolo del delitto di resistenza può essere desunto da circostanze fattuali univoche, come il fatto che la minaccia sia rivolta mentre gli agenti stanno procedendo a disarmare il soggetto e a fermarlo per accompagnarlo in ufficio o arrestarlo.
- In sede di legittimità non è censurabile con successo la mera riproposizione di doglianze generiche già valutate e disattese dai giudici di merito, specie quando la motivazione della sentenza impugnata appaia coerente e completa.
- La contestazione dell'errore interpretativo della frase pronunciata dall'imputato non è sufficiente se il giudice di merito ha accertato che quella frase era funzionale ad allontanare gli operanti e a impedire l'esecuzione dell'atto doveroso.
Come è indicizzato
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