Cassazione Penale, Sentenza n. 37718/2022 del 05/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Catania che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di riconoscimento della sentenza penale tedesca ai fini della recidiva, delle pene accessorie e di altri effetti penali. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'art. 3 del d.lgs. 73/2016 consentisse la valutazione della sentenza straniera ai medesimi effetti anche senza formale riconoscimento. Il ricorrente sosteneva invece che l'art. 3 non avesse implicitamente abrogato le norme nazionali sugli istituti di riconoscimento (artt. 730 e ss. c.p.p.) e che fosse necessario il riconoscimento ai fini dell'art. 12 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Ha ritenuto che il d.lgs. 73/2016, attuativo della decisione quadro 2008/675/GAI, consente che le condanne pronunciate in altri Stati membri siano valutate, anche in assenza di riconoscimento formale, ai fini delle determinazioni di pena previste dalla norma (tra cui la recidiva, la dichiarazione di abitualità/professionalità e altre determinazioni penali elencate), purché non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento. La Corte ha inoltre richiamato i decreti n. 74 e 75 del 2016 (attuazione delle decisioni quadro 2009/315 e 2009/316 e istituzione del sistema ECRIS) e la giurisprudenza consolidata che esclude la necessità del previo riconoscimento ai fini limitati previsti dall'art. 3 d.lgs. 73/2016. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e rimane valida la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riconoscimento formale.
Norme richiamate
art. 3: le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorità giudiziaria italiana ... sono valutate, anche in assenza di riconoscimento ... per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale ...
Consente l'utilizzo delle decisioni di condanna emesse da altri Stati membri dell'UE ai fini della determinazione della pena e della recidiva senza la necessità del formale riconoscimento previsto dal codice di procedura penale, purché non contrastino con principi fondamentali.
Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio
principio di assimilazione delle decisioni di condanna degli Stati membri e attribuzione di effetti giuridici equivalenti a quelli nazionali conformemente al diritto nazionale
Stabilisce il principio che le condanne di uno Stato membro devono poter essere prese in considerazione negli altri Stati membri con effetti equivalenti a quelli delle condanne nazionali, a prescindere da un procedimento formale di riconoscimento interno.
introduzione del Titolo II-bis per il casellario giudiziale europeo; art. 5-bis: iscrizione diretta delle condanne trasmesse per cittadini italiani
Riforma il casellario giudiziale per prevedere un sistema di registrazione diretto delle condanne provenienti da altri Stati membri, rafforzando la circolazione delle informazioni sulle condanne (collegato all'uso dell'ECRIS).
d.lgs. 12 maggio 2016, n. 75
attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS)
Istituisce il quadro normativo per lo scambio informatizzato di informazioni sulle condanne tra gli Stati membri, agevolando la conoscenza delle condanne straniere senza necessità di riconoscimento formale per i fini previsti.
norme italiane sul riconoscimento delle sentenze penali straniere
Prevedono la procedura di riconoscimento formale delle sentenze straniere nel diritto processuale penale italiano; la Corte ha ritenuto che, per le finalità indicate dall'art. 3 del d.lgs. 73/2016, detta procedura non sia necessaria.
T.U. n. 313 del 2002 (art. 3 e relativo sistema di iscrizione nel casellario)
norme sul casellario giudiziale ordinario e iscrizione dei provvedimenti di condanna
Rimodulato dal d.lgs. 74/2016: l'iscrizione ordinaria delle condanne straniere restava condizionata al riconoscimento salvo le nuove discipline relative al casellario europeo.
Massime di principio
- Una condanna pronunciata in un altro Stato membro dell'UE può essere valutata in Italia ai fini della recidiva, della determinazione della pena, della dichiarazione di abitualità o professionalità del reo e di altri effetti penali analoghi anche senza formale riconoscimento ex artt. 730 e ss. c.p.p., se la comunicazione della condanna è avvenuta tramite gli strumenti di cooperazione e scambio informativo (ECRIS) e se l'applicazione non è contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano.
- La procedura di riconoscimento prevista dal codice di procedura penale rimane rilevante quando si richiedono effetti diversi o ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dall'art. 3 del d.lgs. 73/2016, o quando si procede in assenza delle comunicazioni/informazioni previste dagli strumenti europei.
- Prima di esigere o richiedere il riconoscimento formale di una sentenza UE, il giudice italiano deve verificare se l'effetto sostanziale o processuale desiderato rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 d.lgs. 73/2016; se così, può operare la valutazione anche senza riconoscimento.
- È necessario controllare che l'applicazione della sentenza straniera non violi principi fondamentali dell'ordinamento (es. diritti fondamentali, garanzie processuali): in presenza di conflitto può nascere l'obbligo di non applicare la condanna straniera o di richiedere ulteriori accertamenti.
- La presenza del sistema ECRIS e delle norme di recepimento (d.lgs. 74 e 75/2016) facilita la registrazione e l'utilizzo delle condanne straniere; pertanto occorre verificare la regolarità della trasmissione e dell'iscrizione nel casellario europeo per poter utilizzare la condanna ai fini indicati.
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