Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31224/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per la liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta sottoposizione a misure cautelari (custodia in carcere dal 16/02/2010 al 18/05/2010 e successivamente 91 giorni agli arresti domiciliari) fino all'assoluzione pronunciata il 24/07/2019. La misura era stata applicata per il reato di spaccio/associazione a delinquere dedita al traffico di stupefacenti sulla base di intercettazioni che avrebbero rilevato frequenti rapporti dell'imputato con soggetti ritenuti appartenenti al circuito di spaccio. Il ricorrente impugna l'ordinanza di rigetto sostenendo che il quadro probatorio era povero e gli stessi elementi valutati insufficienti per la penale responsabilità non potevano fondare la colpa grave; deduce inoltre che il suo comportamento processuale e le dichiarazioni al Gip avrebbero dovuto essere valutate a favore del diritto all'indennizzo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato, confermando l'ordinanza della Corte d'appello di Catania che aveva rigettato la domanda di equa riparazione. I giudici hanno richiamato la giurisprudenza secondo cui il giudizio per la riparazione è autonomo rispetto al processo penale e va compiuto ex ante per verificare se la condotta dell'interessato abbia colposamente o dolosamente indotto in errore il giudice della cautela. La Corte ha ritenuto che le frequentazioni dell'imputato con persone dedite al traffico di stupefacenti, l'uso di modalità comunicative ambigue e il comportamento dichiarato al Gip fossero causali rispetto all'adozione della misura e rappresentassero una macroscopica imprudenza configurante colpa grave idonea a escludere il diritto all'indennizzo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    La norma è richiamata come parametro per valutare l'esistenza di colpa grave o dolo che impedisca il diritto all'equa riparazione; la Corte la interpreta nel senso che la condotta dell'indagato può escludere il diritto all'indennizzo se ha concorso a creare la falsa apparenza di responsabilità penale

  • Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)

    Principio di autonomia del giudizio per la riparazione rispetto al giudizio penale e funzione solidaristica dell'indennizzo compatibile con esclusione in presenza di dolo o colpa grave

  • Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010 (D'Annbrosio)

    Necessità di valutazione ex ante del quadro indiziario disponibile al momento dell'adozione della cautela e considerazione del comportamento processuale/extraprocessuale dell'imputato

  • Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013 (Trombetta)

    Conferma che giudizi diversi (cautelare vs. di merito) possono portare a conclusioni differenti pur sullo stesso materiale probatorio

  • Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 (La Fornara)

    Il giudice della riparazione deve valutare se la condotta dell'imputato abbia creato l'apparenza della configurabilità del reato, senza dover accertare il reato stesso

  • Sez. U., n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)

    Il dolo o la colpa grave possono essere accertati anche con riferimento a fatti emersi nel giudizio di merito purché non contraddetti; principio di autoresponsabilità e limiti all'indennizzo

  • Altra giurisprudenza citata

    es. Sez. 4, n. 48029/2009; Sez. 4, n. 3374/2016; Sez. 4, n. 2145/2021

    Casi che confermano come linguaggio criptico, frequentazioni con ambienti illeciti o comportamenti ambigui possano integrare colpa grave idonea a escludere l'equo indennizzo

Massime di principio

  • Il giudizio per l'equa riparazione è autonomo rispetto al processo penale: l'assoluzione non determina automaticamente il diritto all'indennizzo
  • Per ottenere l'indennizzo occorre dimostrare che il proprio comportamento non abbia dolosamente o gravemente colposamente contribuito a creare la falsa apparenza di responsabilità penale al momento dell'adozione della misura cautelare
  • Frequentazioni con soggetti indiziati di reati, linguaggio "criptico" o condotte ambigue che possano oggettivamente essere interpretate come complicità possono costituire colpa grave e ostare all'indennizzo
  • La valutazione è ex ante: il giudice della riparazione ricostruisce se, con le informazioni disponibili quando fu disposta la misura, poteva apparire fondata la decisione; conta quindi il quadro indiziario che l'autorità cautelare aveva a disposizione
  • In situazioni analoghe, il soggetto che intende chiedere l'indennizzo dovrebbe documentare e dimostrare l'assenza di comportamenti ambigui, la mancanza di rapporti significativi con soggetti illeciti e ogni elemento che escluda il nesso causale tra la sua condotta e l'adozione della misura cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.