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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31598/2026 del 19/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il condannato aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. in relazione a una pena residua di un anno, sei mesi e diciotto giorni per un reato in materia di stupefacenti commesso nel 2015. Il tribunale di sorveglianza aveva rigettato tale domanda, valorizzando precedenti penali per furto aggravato e falsa testimonianza, informazioni di polizia su pregresse violazioni di prescrizioni e frequentazioni con soggetti legati a un clan di camorra, nonché l'assenza di una stabile attività lavorativa e il carattere non retribuito dei lavori socialmente utili proposti, ritenendo la misura non idonea a prevenire la recidiva. Il ricorso censurava la motivazione per carenza e illogicità: si lamentava che il giudice avesse fondato il diniego su un'informativa risalente e su elementi non attuali, avesse trascurato la positiva condotta successiva del condannato e l'assenza di ulteriori denunce o collegamenti criminali, e avesse erroneamente svalutato la disponibilità a svolgere lavori socialmente utili, arrivando a negare l'affidamento in prova con un automatismo derivante dai precedenti penali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il tribunale di sorveglianza non aveva correttamente applicato i principi in tema di affidamento in prova, poiché aveva trascurato la valutazione attuale della personalità del condannato, aveva attribuito rilievo quasi esclusivo alle pendenze e ai precedenti, e aveva omesso di considerare la possibilità di attività socialmente utili quale elemento idoneo a integrare il requisito del reinserimento sociale. L'ordinanza è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo esame, libero negli esiti ma vincolato ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    L'affidamento in prova al servizio sociale è misura alternativa finalizzata a consentire l'esecuzione extramuraria della pena quando, sulla base dell'osservazione della personalità e degli elementi acquisiti, sia formulabile una ragionevole prognosi di reinserimento sociale e di riduzione del rischio di recidiva.

  • art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    La valutazione per la concessione della misura deve fondarsi sui risultati dell'attività istruttoria e sull'esame complessivo della personalità, includendo anche la condotta successiva e i comportamenti attuali del condannato.

  • Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377

    L'affidamento in prova realizza una forma di esecuzione della pena fuori dal carcere per i condannati nei confronti dei quali sia possibile formulare una prognosi favorevole di completo reinserimento sociale.

  • Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924

    Ai fini della misura non assumono di per sé rilievo decisivo, in senso negativo, la gravità del reato e i precedenti penali; non è necessario che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del passato, essendo sufficiente che il processo critico sia almeno avviato.

  • Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062

    La gravità e la natura dei reati costituiscono uno dei punti di partenza dell'analisi della personalità, insieme ai precedenti.

  • Sez. 1, n. 1970 dell'11/3/1997, Caputi, Rv. 207998

    Anche le pendenze e le informazioni di pubblica sicurezza concorrono alla valutazione iniziale della personalità del condannato.

  • Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602

    La valutazione prognostica deve considerare in via primaria la condotta successiva al fatto e i comportamenti attuali del condannato, essenziali per verificare l'effettivo recupero sociale e il pericolo di recidiva.

  • Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985

    Tra gli indicatori positivi rilevanti possono essere valorizzati l'assenza di nuove denunce, il ripudio delle condotte deviate, l'adesione a valori condivisi, la condotta di vita attuale, l'attaccamento al contesto familiare e le prospettive di risocializzazione.

  • Sez. 1, n. 773 del 3.12.2013, dep. 10/1/2014, Naretto, Rv. 258402

    Non è richiesta la prova di una completa revisione critica del passato, essendo sufficiente che il relativo processo sia almeno avviato.

  • Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019

    La concessione dei benefici penitenziari può seguire un criterio di gradualità, coerente con le esigenze rieducative del trattamento.

  • Sez. 1, n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029

    Il principio di gradualità nella concessione dei benefici penitenziari risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e prognostiche del trattamento.

  • Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E. A., Rv. 256024 - 01

    Per l'affidamento in prova non è necessaria la preesistenza di un lavoro stabile già disponibile, potendo tale requisito essere surrogato da un'attività socialmente utile, anche volontaristica.

Massime di principio

  • Nella valutazione dell'affidamento in prova al servizio sociale il giudice deve compiere una prognosi concreta e attuale sul reinserimento sociale, non potendo fondare il diniego su un automatismo derivante solo da precedenti penali o dalla gravità del titolo di reato.
  • La personalità del condannato va apprezzata in modo complessivo: i precedenti e le informazioni di polizia sono solo un punto di partenza, ma devono essere bilanciati con la condotta successiva, i comportamenti attuali e ogni indice positivo utile a valutare il rischio di recidiva.
  • Il principio di gradualità nelle misure alternative consente al tribunale di richiedere, in presenza di elementi ancora incerti, un ulteriore periodo di osservazione; tuttavia il diniego di una misura più ampia deve essere sorretto da una motivazione specifica e non può ignorare elementi favorevoli già acquisiti.
  • Ai fini dell'affidamento in prova non è indispensabile la prova di un lavoro stabile e già disponibile, potendo la prospettiva di svolgere attività socialmente utile, anche non retribuita o volontaria, integrare il requisito del progetto di reinserimento.
  • La motivazione che esclude la misura alternativa deve confrontarsi espressamente con gli elementi attuali favorevoli al condannato; la loro omissione può determinare illogicità della decisione e annullamento con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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