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Sentenza

Sentenza del 18/06/2019 n. 2632 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso di 636.416,00 euro di IVA relativa all'acquisto e alla successiva cessione di impianti produttivi. L'Ufficio aveva negato il rimborso sostenendo che la nomina del rappresentante fiscale e la registrazione IVA fossero tardive, che la società non avesse dimostrato di svolgere un'effettiva attività economica e che l'operazione fosse isolata e finalizzata a un indebito risparmio d'imposta. In appello l'Ufficio aveva inoltre richiamato anomalie nella fatturazione, l'assenza di prova del pagamento e alcune comunicazioni interne al gruppo.

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello dell'Ufficio e confermato la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto della società al rimborso IVA. È stato stabilito che la tardiva nomina del rappresentante fiscale non può comprimere diritti sostanziali, come detrazione e rimborso, quando siano soddisfatti i requisiti sostanziali. La documentazione prodotta dimostrava l'esercizio di un'attività commerciale consistente nell'acquisto, rigenerazione e rivendita di impianti produttivi; non è necessaria una particolare struttura organizzativa o autonoma capacità decisionale. Le ulteriori anomalie dedotte dall'Ufficio in appello sono state ritenute inammissibili perché nuove e, comunque, non idonee a provare un risparmio d'imposta illecito. L'Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate in 4.000,00 euro.

Norme richiamate

  • Art. 1 del DPR n. 633 del 1972

    La qualifica di soggetto passivo IVA deriva dall'esercizio di un'attività commerciale; non è indispensabile dimostrare una specifica struttura organizzativa o un'autonoma capacità decisionale.

  • Art. 9 della Direttiva 2006/112/CE

    È soggetto passivo chiunque eserciti in modo indipendente un'attività economica, a prescindere dallo scopo o dai risultati dell'attività.

  • Art. 214 della Direttiva 2006/112/CE

    "L'obbligo di registrazione ai fini IVA ... non è un atto costitutivo del diritto alla detrazione, che sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile, bensì rappresenta un requisito formale ai fini di controllo".

    La registrazione IVA e la nomina del rappresentante fiscale hanno natura formale e non possono eliminare il diritto alla detrazione o al rimborso se i requisiti sostanziali sono presenti e la registrazione avviene entro un termine ragionevole.

  • Art. 1 del DPR n. 441 del 1997

    L'Ufficio lo aveva richiamato per sostenere la necessità della nomina tempestiva del rappresentante fiscale, ma la Commissione ha ritenuto che l'eventuale irregolarità formale non potesse prevalere sul diritto sostanziale al rimborso.

  • Art. 10-bis della legge n. 212 del 2000

    La contribuente aveva contestato la mancata applicazione del procedimento previsto per l'abuso del diritto; la decisione ha comunque escluso che l'Ufficio avesse dimostrato concretamente l'esistenza di un indebito risparmio d'imposta.

  • Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-358/09

    "La Direttiva 2006/112/CEE ... deve essere interpretata nel senso che essa osta a che un soggetto passivo ... che si registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto entro un termine ragionevole ... possa essere privato della possibilità di esercitare tale diritto".

    In applicazione del principio di neutralità dell'IVA, gli adempimenti formali tardivi non possono impedire detrazione e rimborso quando l'attività economica e gli altri requisiti sostanziali siano effettivi.

  • Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 129/E del 27 maggio 2009

    Gli Uffici devono verificare prima di tutto la sussistenza dei requisiti sostanziali per il rimborso, senza limitarsi a contestare la tardiva identificazione o nomina del rappresentante fiscale.

Massime di principio

  • La tardiva registrazione IVA o nomina del rappresentante fiscale costituisce normalmente un'irregolarità formale e, se l'attività economica e le operazioni sono effettive, non può da sola giustificare il diniego di detrazione o rimborso.
  • Per dimostrare la qualifica di soggetto passivo IVA è essenziale documentare l'effettivo svolgimento di un'attività economica, anche se occasionale o priva di una struttura organizzativa complessa; sono utili contratti, bilanci, fatture, attività di gestione, rigenerazione e rivendita.
  • L'Amministrazione finanziaria deve valutare complessivamente la sostanza economica delle operazioni e indicare concretamente perché un eventuale risparmio d'imposta sarebbe indebito; il semplice richiamo a rapporti infragruppo o a irregolarità formali non è sufficiente.
  • Le nuove contestazioni e prove introdotte per la prima volta in appello possono essere dichiarate inammissibili e, comunque, devono dimostrare effettivamente l'inesistenza o l'infedele rappresentazione delle operazioni.
  • In caso di operazioni infragruppo o conferimenti in cambio di partecipazioni, l'assenza di un pagamento monetario non prova automaticamente l'inesistenza dell'operazione: deve essere considerata la causa concreta dell'operazione e la relativa documentazione contabile.
  • Il principio di neutralità dell'IVA impone di privilegiare i requisiti sostanziali rispetto agli adempimenti formali, purché non vi siano frode, abuso del diritto o inesistenza delle operazioni adeguatamente provati.

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