Cassazione Penale, Ordinanza n. 02112/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo dedotto fosse estraneo ai limiti del giudizio di rinvio e quindi proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli, pronunciata quale giudice del rinvio dopo un precedente annullamento parziale della Corte di cassazione. La decisione impugnata aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato per furto aggravato, con rideterminazione della pena in seguito alla concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate. Con il ricorso si censurava la sentenza rescissoria sostenendo che essa avesse omesso di motivare sull'applicazione della recidiva. La Corte di cassazione ha però rilevato che l'annullamento precedente riguardava soltanto il giudizio di bilanciamento tra circostanze, mentre la sussistenza e l'applicazione della recidiva erano già coperte da giudicato; nel giudizio di rinvio, quindi, non era consentito riesaminare tale questione.
Norme richiamate
Indicate come base della condanna per il furto contestato.
Richiamato per le aggravanti del furto contestato.
Ulteriore aggravante contestata nel giudizio di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, l'ambito del devolutum è limitato ai punti della sentenza espressamente annullati; le questioni coperte da giudicato interno non possono essere rimesse in discussione.
- Se l'annullamento rescindente investe solo il giudizio di bilanciamento tra circostanze, resta preclusa la rivalutazione della sussistenza o dell'applicazione di aggravanti o recidiva già definitivamente statuite.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca questioni estranee ai limiti legali del giudizio di rinvio, poiché introduce motivi non consentiti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
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