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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09451/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva richiesto un permesso premio per coltivare affetti familiari, proseguire gli studi universitari e recarsi al CIPM di Biella per colloqui psicologici con un professionista esterno. Il Magistrato di sorveglianza di Vercelli aveva negato il permesso (01/04/2025) e il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva respinto il reclamo. In Cassazione il ricorrente ha fondato il ricorso su due motivi: (i) violazione e erronea applicazione degli artt. richiamati (art. 30-ter legge 26/07/1975 n.354 e art. 27 Cost.) deducendo che la mancata ammissione di responsabilità non poteva ostare alla concessione del beneficio; (ii) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, poiché la relazione di sintesi dell'istituto di Biella esprimeva parere favorevole ai colloqui esterni e il Tribunale avrebbe ignorato tale valutazione scientifica.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale di sorveglianza lineare e congrua: pur riconoscendo la partecipazione e la risocializzazione interna del detenuto, il Tribunale ha correttamente valutato la gravità del reato, il pregresso carico di precedenti e, soprattutto, l'assenza di una solida revisione critica del vissuto criminale del ricorrente (quest'ultimo ancora nella posizione di protestare estraneità). Ha quindi ritenuto prematuro concedere il permesso premio, privilegiando la gradualità del trattamento e l'esaurimento delle opportunità rieducative offerte in carcere prima di esperimenti esterni. La Corte ha inoltre ricordato che la mancanza di completa revisione critica non è automaticamente ostativa se il processo è iniziato in modo significativo, ma nel caso concreto ciò non è risultato ancora sufficiente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e disposta l'annotazione ai sensi dell'art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 30-ter

    Norma del sistema penitenziario richiamata in relazione alla disciplina dei permessi premio e dei trattamenti; la Corte ha valutato la richiesta di permesso alla luce dei criteri di prognosi e gradualità trattamentale riconducibili all'ordinamento penitenziario

  • Costituzione, art. 27, comma 3

    Principio secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato; la Corte ha bilanciato tale finalità rieducativa con il principio di proporzionalità e la tutela della sicurezza sociale, ritenendo necessario un effettivo e significativo processo di revisione critica prima di concedere benefici esterni

  • codice di procedura penale, art. 606 comma 1, lett. b) ed e)

    Motivi di ricorso per Cassazione richiamati dal ricorrente: lett. b) (violazione di norme di diritto) e lett. e) (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione). La Corte ha ritenuto che le censure fossero in realtà questioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173

    Norma procedurale citata come limite alla esposizione dei motivi e delimitazione dell'ambito di trattazione in Cassazione; il ricorso è stato trattato nei limiti consentiti

  • decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, art. 52 comma 1

    Prescrizione relativa alla annotazione sui dati personali; la Corte ha disposto l'annotazione prevista alla luce della natura dei dati processuali

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. 1, n. 26557 del 10/05/2023, Chiochia)

    In tema di concessione del permesso premio, non costituisce elemento ostativo, ai fini del giudizio prognostico circa la realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, il mancato completamento del processo di revisione critica del vissuto criminale, potendo ritenersi sufficiente che tale processo abbia avuto inizio in modo significativo

    Principio richiamato dalla Corte: non è necessario il completamento della revisione critica per concedere un permesso premio se il processo è iniziato in modo significativo; però, nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che tale requisito significativo non risultasse ancora soddisfatto

Massime di principio

  • La gravità del reato e la presenza di precedenti penali pesano fortemente sulla valutazione prognostica per la concessione di permessi premio: anche condotte positive in carcere possono non essere sufficienti se manca una revisione critica consolidata
  • La mancanza di piena assunzione di responsabilità non è automaticamente ostativa alla concessione di benefici, ma la sua rilevanza va valutata unitamente agli altri elementi (gravità, personalità, percorso trattamentale)
  • È lecito che il giudice di merito privilegi percorsi di trattamento interni e richieda ulteriori periodi di osservazione prima di esperimenti premiali o trattamenti esterni, in applicazione del principio di gradualità
  • Relazioni tecniche favorevoli (es. equipe del carcere o CIPM) costituiscono elemento importante ma non vincolante: il giudice deve verificarne la congruenza con l'insieme degli elementi oggettivi e prognostici
  • In Cassazione non è ammesso un sindacato di merito volto a rivedere la valutazione fattuale compiuta dal giudice di merito; le censure devono riguardare profili di diritto o vizi motivazionali che escano dalla semplice divergenza interpretativa dei fatti
  • Per aumentare le possibilità di successo in casi analoghi è utile documentare in modo chiaro e circostanziato l'avvio di una rielaborazione critica (report strutturati, valutazioni professionali esterne, progressi concreti), dimostrando che il percorso trattamentale in carcere ha raggiunto livelli significativi

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