Sentenza del 09/10/2024 n. 26342 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il dott. B.B. aveva chiesto il 16 febbraio 2010 il rimborso del 90% dell’IRPEF versata per il triennio 1990-1992, invocando l’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002 e sostenendo che il beneficio spettasse anche a chi aveva già pagato integralmente le imposte. Formatasi una risposta negativa per silenzio, la domanda era stata respinta dalla CTP di Catania e poi dalla CTR. L’erede ha proposto cinque motivi di ricorso, tutti diretti a contestare l’efficacia e la validità del D.P.C.M. 15 gennaio 1991, anche in relazione alla mancata conversione del D.L. n. 414/1990, all’individuazione dei Comuni beneficiari e alla mancata registrazione del decreto. Ha inoltre sostenuto che le agevolazioni dovessero estendersi all’intera provincia di Catania e al periodo anteriore al D.P.C.M.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e cinque i motivi, trattandoli congiuntamente perché connessi e ritenendoli infondati. Ha confermato che il D.P.C.M. 15 gennaio 1991 continua a delimitare i Comuni interessati dall’agevolazione, nonostante la mancata conversione del D.L. n. 414/1990, anche in forza della successiva disciplina di salvaguardia. La residenza in uno dei Comuni inclusi nell’elenco è un fatto costitutivo del diritto al rimborso e deve essere provata dal contribuente; il requisito va riferito al lavoratore, anche se la richiesta è presentata dal sostituto d’imposta. Nel caso concreto non era contestato che il contribuente risiedesse, prima del sisma del 13 dicembre 1990, in un Comune non compreso nell’elenco: l’esercizio di attività professionale in un Comune colpito non è sufficiente. La Corte ha quindi confermato il rigetto della domanda e condannato il contribuente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.600 euro, oltre alle spese prenotate a debito; ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
D.P.C.M. 15 gennaio 1991, artt. 1 e 5
Il diritto al rimborso trova giustificazione nelle ricadute negative conseguenti al sisma che coinvolgono i soggetti che risiedono nella zona e, oltretutto, non può essere riconosciuto per le imposte pagate nel periodo successivo al trasferimento in altro comune non compreso nell'elenco di cui al citato D.P.C.M.
L’elenco dei Comuni individua i potenziali beneficiari e il requisito territoriale è la residenza del contribuente nell’area interessata nel periodo rilevante; lo svolgimento di attività lavorativa o professionale in un Comune incluso non sostituisce la residenza.
Ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, art. 5
Dal piano tenore letterale dell'art. 5 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990 - segnatamente dalla previsione secondo cui l'interessato deve presentare certificato con l'attestazione che conserva la residenza nell'aera del cratere - si ricava che il contribuente, per poter usufruire del rimborso delle imposte corrisposte negli anni 1990, 1991 e 1992, deve essere residente in uno dei comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 15 gennaio 1991 nell'arco temporale interessato dall'agevolazione.
La documentazione richiesta e il riferimento alla conservazione della residenza confermano che il beneficio è legato alla residenza nell’area del cratere durante il periodo agevolato.
D.L. 29 dicembre 1990, n. 414, art. 1
Al fine di assicurare gli interventi urgenti di primo soccorso e le indispensabili attività assistenziali in favore delle popolazioni dei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentita la regione siciliana, è autorizzata la spesa di Lire 150 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile, che a tal fine è integrato di Lire 100 miliardi per l'anno 1990 e di Lire 50 miliardi per l'anno 1991.
La disposizione demanda al D.P.C.M. l’individuazione dei Comuni colpiti; tale individuazione costituisce la delimitazione territoriale rilevante per il regime agevolativo esaminato.
D.L. 3 maggio 1991, n. 142, art. 1, commi 2 e 3, convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei D.L. 29 dicembre 1990, n. 414, e D.L. 5 marzo 1991, n. 65.
La norma conserva gli atti e gli effetti prodotti sulla base del decreto-legge non convertito; perciò la mancata conversione del D.L. n. 414/1990 non elimina l’efficacia del D.P.C.M. né la sua funzione di individuare i Comuni beneficiari.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell' art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall' art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto integrale del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Per ottenere un’agevolazione fiscale collegata a un evento calamitoso, occorre verificare i requisiti territoriali definiti dalla disciplina applicabile: se la residenza in un Comune specificamente individuato è un fatto costitutivo del beneficio, il contribuente deve provarla.
- La residenza va riferita al contribuente che sopporta il debito d’imposta; l’attività professionale o lavorativa svolta in un Comune colpito non equivale alla residenza e non basta, da sola, a fondare il diritto al rimborso.
- La mancata conversione di un decreto-legge non comporta necessariamente la caducazione degli atti già adottati o degli effetti già prodotti, quando una successiva legge ne salva espressamente la validità e gli effetti.
- Il diritto al rimborso collegato alla permanenza nell’area colpita può essere limitato al periodo in cui il contribuente risiede in un Comune ammesso al beneficio; il successivo trasferimento fuori dall’area può escludere il rimborso per le imposte relative al periodo seguente.
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