Sentenza del 09/10/2024 n. 26432 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’istanza chiedeva il rimborso del 90% dell’IRPEF versata per il 1990-1992, invocando l’agevolazione prevista dall’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002 per le popolazioni colpite dal sisma del dicembre 1990. Formatasi la reiezione tacita, la domanda è stata respinta dalla CTP di Catania e dalla CTR. In Cassazione A.A. ha proposto cinque motivi, tutti diretti a contestare l’efficacia e l’applicabilità del D.P.C.M. 15 gennaio 1991: ha dedotto, in sintesi, che il decreto sarebbe venuto meno con la mancata conversione del D.L. n. 414/1990, che l’agevolazione avrebbe dovuto riguardare l’intera provincia di Catania e anche il periodo anteriore al D.P.C.M., e che il decreto sarebbe illegittimo per mancata registrazione. La Corte li ha esaminati congiuntamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la decisione di merito. Per ottenere il rimborso era necessario dimostrare la residenza, nel periodo rilevante, in uno dei Comuni inclusi nell’elenco del D.P.C.M. 15 gennaio 1991; il contribuente risiedeva invece in un Comune non compreso nell’elenco. L’esercizio di attività professionale in un Comune colpito dal sisma non sostituiva il requisito della residenza. La Corte ha inoltre affermato che la mancata conversione del D.L. n. 414/1990 non impediva al D.P.C.M. di continuare a delimitare i beneficiari, richiamando la successiva disciplina di salvaguardia. Il contribuente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.600, oltre spese prenotate a debito; è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289
La disposizione è invocata come fondamento della richiesta di rimborso del 90% delle imposte versate per il triennio 1990-1992. La decisione subordina però il beneficio ai requisiti soggettivi e territoriali previsti dalla disciplina applicabile, in particolare alla residenza in uno dei Comuni individuati.
Art. 1 D.L. 29 dicembre 1990, n. 414 e D.P.C.M. 15 gennaio 1991
Il diritto al rimborso trova giustificazione nelle ricadute negative conseguenti al sisma che coinvolgono i soggetti che risiedono nella zona e, oltretutto, non può essere riconosciuto per le imposte pagate nel periodo successivo al trasferimento in altro comune non compreso nell'elenco di cui al citato D.P.C.M.
L’elenco dei Comuni colpiti contenuto nel D.P.C.M. individua l’ambito territoriale dei beneficiari. La residenza in uno di quei Comuni nel periodo interessato costituisce un fatto costitutivo del diritto al rimborso e deve essere provata dal contribuente; la sola attività lavorativa o professionale svolta nell’area non è sufficiente.
Art. 5 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990
Dal piano tenore letterale dell'art. 5 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990 - segnatamente dalla previsione secondo cui l'interessato deve presentare certificato con l'attestazione che conserva la residenza nell'aera del cratere - si ricava che il contribuente, per poter usufruire del rimborso delle imposte corrisposte negli anni 1990, 1991 e 1992, deve essere residente in uno dei comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 15 gennaio 1991 nell'arco temporale interessato dall'agevolazione.
Il requisito della residenza deve sussistere nell’arco temporale coperto dall’agevolazione; il riferimento alla conservazione della residenza nell’area del cratere esclude che sia sufficiente un collegamento professionale con i Comuni colpiti.
Art. 1, commi 2 e 3, D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei D.L. 29 dicembre 1990, n. 414, e D.L. 5 marzo 1991, n. 65.
La disposizione di salvaguardia conserva validità agli atti e agli effetti prodotti sulla base dei decreti-legge non convertiti. Di conseguenza, la mancata conversione del D.L. n. 414/1990 non rende inefficace il D.P.C.M. adottato per individuare i Comuni interessati e i possibili beneficiari.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto dell’impugnazione, il giudice dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ferma la verifica che il contributo sia effettivamente dovuto.
Massime di principio
- Per le agevolazioni fiscali collegate a un evento calamitoso, quando la disciplina individua nominativamente i Comuni interessati, la residenza in uno di essi può costituire un requisito essenziale del beneficio: chi chiede il rimborso deve allegare e provare tale requisito.
- Il requisito territoriale va verificato rispetto al beneficiario diretto dell’agevolazione. L’attività lavorativa o professionale svolta in un Comune colpito non equivale alla residenza e, da sola, non fonda il diritto al rimborso.
- La permanenza del beneficio e degli atti attuativi dopo la mancata conversione di un decreto-legge va valutata alla luce delle successive disposizioni di salvaguardia: queste possono conservare gli effetti e i rapporti giuridici sorti, mantenendo operativa la delimitazione dei beneficiari.
- Se l’agevolazione richiede il mantenimento della residenza nell’area interessata, il trasferimento in un Comune escluso può impedire il rimborso per le imposte relative al periodo successivo al trasferimento.
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