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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36788/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato si deduceva un solo motivo: violazione di legge e carenza di motivazione per la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. La doglianza mirava, quindi, a ottenere il riconoscimento dell'attenuante riparatoria in assenza della sua applicazione in appello. Il testo non consente di individuare il reato specifico per cui era stato pronunciato l'appello, ma la Corte richiama espressamente la giurisprudenza relativa ai reati contro la persona e contro il patrimonio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato. Ha osservato che, secondo la giurisprudenza consolidata, nei reati contro la persona e il patrimonio l'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. presuppone l'integrale risarcimento del danno, comprensivo del danno morale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 6 c.p.

    L'attenuante del risarcimento del danno nei reati contro la persona e il patrimonio richiede, per il suo riconoscimento, l'integrale ristoro del danno, comprensivo anche della componente morale.

  • Cassa delle ammende

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile è disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nei reati contro la persona e contro il patrimonio, la circostanza attenuante del risarcimento del danno è subordinata all'integrale ristoro del pregiudizio, non essendo sufficiente un risarcimento solo parziale.
  • La deduzione in cassazione della mancata applicazione di un'attenuante è inammissibile quando si risolve in una censura non consentita sul merito e comunque priva di specifica consistenza giuridica rispetto ai presupposti richiesti dalla norma.
  • La mancata integrale riparazione del danno, ove richiesta dalla legge e dalla giurisprudenza consolidata, legittima il diniego dell'attenuante e rende manifestamente infondata la doglianza sul punto.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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