Cassazione Penale, Ordinanza n. 32653/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per furto in concorso, deducendo un vizio di motivazione e la violazione degli artt. 56 e 624 c.p. per mancata riqualificazione del fatto come tentativo di furto. Sosteneva, in sostanza, che la sottrazione non si fosse perfezionata perché la cosa asportata sarebbe rimasta nella sfera di vigilanza della persona offesa, con possibilità di immediato recupero, e quindi il fatto avrebbe dovuto essere ricondotto al delitto tentato anziché consumato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto l'unico motivo manifestamente infondato e generico. Ha richiamato il principio secondo cui il furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo della sottrazione, sotto il dominio esclusivo dell'agente; sono irrilevanti la persistente vigilanza della persona offesa, la possibilità di pronto recupero, la durata del possesso e le modalità di custodia o trasporto. Poiché i giudici di merito avevano escluso un costante monitoraggio dell'azione furtiva e il ricorso si fondava su affermazioni generiche, è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato dalla difesa per sostenere la configurabilità del tentativo di furto anziché del reato consumato
norma incriminatrice del furto, la cui consumazione è stata ritenuta integrata dalla Corte
base normativa della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
la consumazione del furto si verifica con il passaggio del bene sotto il dominio esclusivo dell'agente, anche per breve tempo
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per fondare la condanna al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole
Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544 - 01
precedente richiamato sul momento consumativo del furto
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01
richiamato per affermare che, escluso il costante monitoraggio, il ricorso che si fonda su asserti generici è infondato
Massime di principio
- Il delitto di furto si consuma quando la res furtiva entra, anche solo per un tempo brevissimo e nello stesso luogo della sottrazione, nella sfera di dominio esclusivo dell'agente; non è necessario uno stabile allontanamento del bene né un possesso protratto.
- La mera circostanza che la cosa sottratta resti sotto la vigilanza della persona offesa o possa essere prontamente recuperata non esclude la consumazione del furto, se l'agente ha già acquisito il controllo esclusivo del bene.
- La richiesta di riqualificazione del fatto da furto consumato a tentato deve confrontarsi con una specifica ricostruzione dei fatti; censure fondate su affermazioni generiche sono inammissibili o manifestamente infondate.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è imputabile a profili di colpa del ricorrente, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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