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Sentenza

Sentenza n. 351/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato mediante silenzio-assenso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo eccesso di potere. Ha contestato il criterio della Prefettura, che aveva ritenuto necessario un reddito pari al doppio della soglia prevista per i nuclei familiari composti da più persone, sostenendo che il secondo rapporto di lavoro non fosse ancora instaurato, che il lavoratore si trovasse all'estero e che i relativi costi retributivi e contributivi sarebbero sorti soltanto dopo l'ingresso e la sottoscrizione del contratto. Ha inoltre sostenuto che il precedente rapporto di lavoro fosse cessato prima della conclusione del procedimento e che il reddito complessivo del nucleo, pari a euro 48.568,00, fosse comunque superiore alla soglia di euro 27.000,00. La Prefettura ha difeso la legittimità della revoca, rilevando che, al momento della richiesta del nulla osta, il datore aveva già alle proprie dipendenze un lavoratore domestico, il cui rapporto era cessato soltanto il 31 marzo 2024.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile la disciplina richiamata dalla Circolare congiunta flussi 2023-2025, secondo cui il reddito imponibile minimo è pari a euro 20.000,00 per il datore con nucleo composto dalla sola persona e a euro 27.000,00 per il datore con più familiari conviventi, potendo concorrere anche i redditi del coniuge e dei parenti entro il secondo grado e i redditi esenti certificati. Il giudice ha valorizzato l'art. 24-bis del d.lgs. 286/1998, che sottopone la richiesta a verifiche di congruità concernenti, tra l'altro, la capacità patrimoniale, l'equilibrio economico-finanziario, il fatturato, il numero dei dipendenti, inclusi quelli già richiesti, e il tipo di attività. Tali verifiche mirano ad assicurare che l'assunzione sia effettiva ed economicamente sostenibile. Nel caso concreto, al momento della presentazione dell'istanza, il ricorrente aveva già alle proprie dipendenze un lavoratore domestico, il cui rapporto è cessato solo successivamente; tale circostanza era stata inoltre omessa nell'istanza e, secondo quanto non contestato, nell'asseverazione. Il TAR ha escluso che potesse rilevare il momento futuro dell'assunzione del nuovo lavoratore e dei relativi esborsi, poiché la normativa impone di considerare il reddito prodotto nell'anno antecedente alla richiesta. Non essendo stati documentati requisiti reddituali idonei a garantire effettività e sostenibilità dell'assunzione, la revoca è stata ritenuta legittima. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 4, lett. c), D.P.C.M. 27 settembre 2023

    La disciplina dei flussi per il settore dell'assistenza familiare richiede la verifica dei requisiti reddituali del datore di lavoro secondo i parametri richiamati dalla circolare congiunta.

  • art. 24-bis d.lgs. 286/1998

    Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del presente testo unico, e del tipo di attività svolta dall’impresa.

    La verifica della congruità della richiesta di assunzione deve considerare la sostenibilità economica complessiva dell'assunzione e il numero dei lavoratori già dipendenti o già richiesti; l'asseverazione semplifica il procedimento ma non impedisce all'Amministrazione di effettuare verifiche ulteriori né al datore di integrare la documentazione.

  • art. 24-bis, comma 2, d.lgs. 286/1998

    I professionisti di cui all’art. 1 della Legge 12/1979 [...] rilasciano apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

    L'asseverazione costituisce uno strumento di semplificazione procedimentale, senza modificare la natura e la complessità dei criteri sostanziali di verifica dei requisiti.

  • Circolare congiunta flussi 2023-2025 n. 5669 del 27 ottobre 2023

    Il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi.

    La verifica reddituale deve essere compiuta secondo le soglie indicate e considerando, nel caso concreto, la situazione occupazionale esistente al momento della richiesta.

  • Circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022

    È richiamata quale fonte dei criteri reddituali applicabili al datore di lavoro nel procedimento di rilascio del nulla osta.

  • Circolare INL n. 2066 del 21 marzo 2023

    È richiamata quale fonte dei criteri reddituali applicabili al datore di lavoro nel procedimento di rilascio del nulla osta.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato di un cittadino straniero, la verifica della congruità della richiesta deve accertare che l'assunzione programmata sia effettiva ed economicamente sostenibile, tenendo conto anche della capacità patrimoniale ed economico-finanziaria del datore di lavoro e dei lavoratori già dipendenti o già richiesti.
  • Ai fini della verifica dei requisiti reddituali per il nulla osta, rileva la situazione esistente al momento della presentazione della domanda e il reddito prodotto nell'anno antecedente, non la sola situazione prospettata per il momento futuro di instaurazione del rapporto di lavoro.
  • La cessazione successiva di un rapporto di lavoro preesistente non elimina la rilevanza di tale rapporto nella verifica della congruità della domanda, quando esso era in essere al momento della richiesta del nuovo nulla osta.
  • L'asseverazione prevista dall'art. 24-bis del d.lgs. 286/1998 è uno strumento di semplificazione e non preclude all'Amministrazione il potere-dovere di contestare le relative conclusioni né impedisce al datore di lavoro di presentare osservazioni e documentazione integrativa durante il procedimento.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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