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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12133/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze che aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. Il ricorrente sosteneva che nel procedimento penale conclusosi con sentenza del Tribunale di Livorno del 12/06/2018 (irrevocabile il 26/10/2018) era stata erroneamente dichiarata la sua assenza perché il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato il 31/08/2016 senza comunicare la rinuncia al Mereu, che era detenuto dal 24/03/2016 e non aveva mai ricevuto atti del procedimento. Timeline principale: nomina difensore 11/07/2014 con elezione di domicilio presso lo stesso; decreto di citazione notificato al difensore il 30/11/2015 per udienza del 12/12/2016; rinuncia del difensore il 31/08/2016 senza informare l'assistito; nomina difensore d'ufficio il 19/10/2016; giudice dispone il procedimento in assenza il 12/12/2016; il difensore d'ufficio verifica lo stato detentivo solo il 16/10/2018 e risulta che Mereu era stato scarcerato il 23/03/2018. L'istanza di rescissione deduceva che la mancata conoscenza del processo non era dovuta a colpa del ricorrente essendo egli ignaro della rinuncia e confidando nelle notificazioni presso il luogo di detenzione ex art. 156 c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo: ai sensi degli artt. 629-bis e 420-bis c.p.p. l'elezione di domicilio presso il difensore (di fiducia o d'ufficio) produce una presunzione di conoscenza del procedimento e grava sull'imputato l'onere di mantenere contatti informativi con il domiciliatario. La Corte ha inoltre osservato che lo stato di detenzione non risultava dagli atti e, comunque, non esclude la rilevanza dell'elezione di domicilio; eventuali nullità sul punto non sono rimediabili con la richiesta di rescissione del giudicato. Ha confermato la correttezza dell'ordinanza impugnata, richiamando giurisprudenza di legittimità, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Consente la rescissione del giudicato quando il condannato, nei cui confronti si è proceduto in assenza, prova che l'assenza è stata dichiarata senza i presupposti dell'art. 420-bis e che non ha potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa. La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'onere di provare l'assenza di colpa grava sul ricorrente.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce le ipotesi in cui il giudice può procedere in assenza dell'imputato (es. elezione di domicilio, nomina difensore, notifica personale dell'avviso, volontaria sottrazione). Introduce una presunzione di conoscenza del procedimento quando l'imputato ha eletto domicilio o nominato difensore; in tali casi l'imputato è rappresentato dal difensore. La Corte ha applicato questa presunzione per escludere l'errore lamentato dal ricorrente.

  • art. 156 cod. proc. pen.

    Regola le notificazioni alle persone ristrette in luogo di detenzione. La Corte ha ritenuto che, nonostante la previsione, lo stato di detenzione non esonerava il Mereu dall'onere di mantenere contatti con il difensore presso cui aveva eletto domicilio, specie se lo stato detentivo non risultava dagli atti.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di nomina del difensore in sede di identificazione da parte della polizia giudiziaria. Richiamato in relazione all'episodio della nomina del difensore di fiducia, ma non determinante ai fini della rescissione.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 10238 del 03/03/2020; Sez. 4, n. 32065 del 07/05/2019; Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020)

    La giurisprudenza citata conferma l'orientamento secondo cui l'elezione di domicilio presso il difensore implica l'onere per l'imputato di mantenere contatti con il domiciliatario per avere conoscenza degli atti; la detenzione non altera automaticamente questa valutazione e non sempre costituisce causa liberatoria di mancata conoscenza del procedimento.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso un difensore (di fiducia o d'ufficio) crea una presunzione di conoscenza del procedimento da parte dell'imputato: chi elegge domicilio presso un avvocato deve attivarsi per mantenere contatti informativi con il domiciliatario.
  • La mera circostanza di essere detenuto non garantisce automaticamente la mancata conoscenza del processo: lo stato di detenzione deve risultare dagli atti e, comunque, non elimina l'onere di cura derivante dall'elezione di domicilio.
  • Per ottenere la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. l'interessato deve provare sia l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di assenza sia l'assenza di propria colpa nel non proporre impugnazione nei termini.
  • La rinuncia del difensore al mandato, se non è accompagnata da adeguata informazione all'assistito, può costituire elemento di valutazione ma non è di per sé sufficiente a superare la presunzione derivante dall'elezione di domicilio se il giudice ritiene che l'imputato avrebbe potuto o dovuto mantenere contatti con il domiciliatario.
  • Eventuali vizi relativi alle notificazioni e allo stato detentivo, se non tempestivamente dedotti con i mezzi processuali idonei, potrebbero non essere efficacemente rimediati tramite la richiesta di rescissione del giudicato.

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