Cassazione Civile, Ordinanza n. 20359/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore contributivo)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento di euro 16.206, con cui l'ente previdenziale aveva richiesto il versamento della tassa di ingresso per mobilità prevista dall'art. 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991, oltre alle somme aggiuntive. I giudici di merito avevano annullato la cartella ritenendo il credito prescritto per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995. L'ente ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione deducendo violazione di legge: ha sostenuto che le somme pretese non sarebbero assimilabili a contributi previdenziali e che, quindi, non dovrebbe applicarsi la prescrizione quinquennale, ma quella ordinaria decennale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva annullato la cartella per prescrizione. Ha ritenuto infondata la tesi dell'ente, richiamando la propria giurisprudenza secondo cui gli oneri previsti dall'art. 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991 hanno natura contributiva, sono qualificati come contributi dalla stessa legge e restano dovuti anche per il principio di automaticità delle prestazioni; ne consegue l'applicazione del termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 3 della legge n. 335 del 1995. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori antistatari della controparte, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5, comma 4, L. n. 223 del 1991
tassa di ingresso mobilità
gli oneri previsti da tale disposizione hanno natura contributiva e sono dovuti anche in base al principio di automaticità delle prestazioni
art. 3, comma 3, L. n. 223 del 1991
la stessa legge qualifica gli oneri di mobilità come contributi
art. 3, comma 9, L. n. 335 del 1995
si applica la prescrizione quinquennale ai contributi con natura previdenziale
la Corte richiama la prescrizione quinquennale per il credito contributivo
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
costituisce il parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Gli oneri previsti dalla disciplina speciale dell'indennità di mobilità, quando la legge li qualifica come contributi, conservano natura contributiva anche se gravano sul datore di lavoro.
- Per i crediti aventi natura contributiva si applica la prescrizione quinquennale prevista dalla legge n. 335 del 1995, non il termine ordinario decennale.
- La qualificazione normativa del credito come contributo prevale sulla diversa impostazione della parte che ne contesti la natura previdenziale.
- In cassazione, se il ricorso è rigettato, il ricorrente è tenuto alle spese di lite e, ove ne ricorrano i presupposti, al raddoppio del contributo unificato.
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