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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20359/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore contributivo)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento di euro 16.206, con cui l'ente previdenziale aveva richiesto il versamento della tassa di ingresso per mobilità prevista dall'art. 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991, oltre alle somme aggiuntive. I giudici di merito avevano annullato la cartella ritenendo il credito prescritto per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995. L'ente ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione deducendo violazione di legge: ha sostenuto che le somme pretese non sarebbero assimilabili a contributi previdenziali e che, quindi, non dovrebbe applicarsi la prescrizione quinquennale, ma quella ordinaria decennale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva annullato la cartella per prescrizione. Ha ritenuto infondata la tesi dell'ente, richiamando la propria giurisprudenza secondo cui gli oneri previsti dall'art. 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991 hanno natura contributiva, sono qualificati come contributi dalla stessa legge e restano dovuti anche per il principio di automaticità delle prestazioni; ne consegue l'applicazione del termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 3 della legge n. 335 del 1995. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori antistatari della controparte, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Gli oneri previsti dalla disciplina speciale dell'indennità di mobilità, quando la legge li qualifica come contributi, conservano natura contributiva anche se gravano sul datore di lavoro.
  • Per i crediti aventi natura contributiva si applica la prescrizione quinquennale prevista dalla legge n. 335 del 1995, non il termine ordinario decennale.
  • La qualificazione normativa del credito come contributo prevale sulla diversa impostazione della parte che ne contesti la natura previdenziale.
  • In cassazione, se il ricorso è rigettato, il ricorrente è tenuto alle spese di lite e, ove ne ricorrano i presupposti, al raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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