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Sentenza

Sentenza del 24/09/2019 n. 5320 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Agenzia Entrate Riscossione - Intimazione Pagamento - Notifica Pec - Firma digitale - Omessa sottoscrizione autografa - Non rileva - Conformità originale - Mancata attestazione - Non rileva - Legittimità atto - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima la notificazione dell'intimazione di pagamento tramite PEC, poiché la presenza della firma digitale rende non necessaria la sottoscrizione autografa. Parimenti, la mancata allegazione dell'attestazione di conformità all'originale non incide sulla validità dell'atto, quando la provenienza e la conformità dell'atto risultino comunque verificabili. L'intimazione resta quindi valida.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'intimazione di pagamento notificata via PEC, sostenendo che l'atto fosse invalido per l'assenza della sottoscrizione autografa e per la mancata allegazione dell'attestazione di conformità della copia notificata all'originale.

Norme richiamate

  • Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973

    La norma disciplina la notificazione delle cartelle e degli atti della riscossione, consentendo le modalità previste dalla legge, inclusa la notificazione tramite PEC nei casi applicabili.

  • Sentenza delle Sezioni Unite n. 10266/2018

    Il principio richiamato esclude che irregolarità meramente formali, non incidenti sulla conoscibilità dell'atto o sul raggiungimento della sua finalità, determinino automaticamente l'invalidità della notificazione.

Massime di principio

  • La notificazione via PEC di un atto della riscossione può essere valida anche senza sottoscrizione autografa, se l'atto è munito di firma digitale o comunque proviene in modo riconoscibile dall'ente competente.
  • La mancata attestazione di conformità all'originale non comporta automaticamente l'illegittimità dell'atto: occorre verificare se tale omissione abbia concretamente impedito al destinatario di conoscere il contenuto o di esercitare il proprio diritto di difesa.
  • Le contestazioni basate su meri vizi formali sono normalmente insufficienti quando l'atto è identificabile, proviene dall'amministrazione competente ed è stato effettivamente ricevuto dal destinatario.
  • Per ottenere l'annullamento di un'intimazione notificata via PEC è generalmente necessario dimostrare un vizio concreto, come l'inesistenza della notifica, l'assenza di provenienza certa, l'impossibilità di leggere o ricostruire l'atto, oppure una lesione effettiva del diritto di difesa.

Testo integrale

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