Cassazione Civile, Ordinanza n. 11100/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia riguarda un procedimento di correzione di errore materiale relativo a una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente alle spese, ma senza riportare nel dispositivo la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il procuratore antistatario della parte vittoriosa nel giudizio presupposto, insieme all'altra parte interessata, ha chiesto la correzione del provvedimento per integrare il dispositivo con la condanna della controparte a rifondere le spese direttamente al difensore antistatario. Il motivo giuridico sotteso è che l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., richiamabile anche davanti alla Corte di cassazione ex art. 391-bis c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto la rettifica dell'ordinanza n. 16858/2022, sostituendo il passaggio del dispositivo che poneva genericamente le spese a carico del ricorrente con la formula che le pone a rifusione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario. La Corte ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del procedimento di correzione. L'intervento non ha inciso sull'esito sostanziale del precedente giudizio di legittimità, che restava di inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
costituisce, insieme all'art. 288 c.p.c., il rimedio esperibile per correggere l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, qualificata come errore materiale e non come domanda autonoma
regola il procedimento di correzione degli errori materiali ed è applicabile alla mancata statuizione sulla distrazione delle spese
la procedura di correzione è coerente con la disciplina della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario
il procedimento di correzione degli errori materiali è esperibile anche contro le pronunce della Corte di cassazione
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore dichiaratosi antistatario integra un errore materiale correggibile con il procedimento di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non richiede l'esperimento dei mezzi ordinari di impugnazione.
- La richiesta di distrazione delle spese non ha natura di domanda autonoma, sicché la sua mancata trascrizione nel dispositivo può essere emendata senza incidere sul decisum principale.
- La correzione dell'errore materiale è utilizzabile anche per i provvedimenti della Corte di cassazione, in forza dell'art. 391-bis c.p.c.
- La distrazione delle spese a favore del difensore antistatario consente di attribuire direttamente al difensore un titolo per il recupero delle spese liquidate.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non è dovuta una nuova pronuncia sulle spese del procedimento stesso, se la Corte ritiene di non provvedervi.
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