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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31567/2022 del 23/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato l'appello cautelare avverso il diniego di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari. Il contendere riguardava la richiesta di attenuazione della cautela in ragione di un presunto mutamento favorevole del quadro cautelare: non pericolosità della personalità, distacco dagli ambienti criminali, ammissione dei fatti, regolare attività lavorativa, conformità alla normativa sull'immigrazione, decorso di tempo rilevante dalla misura e definizione del giudizio di primo grado (condanna con rito abbreviato a 3 anni e multa). Il ricorso in Cassazione denunciava vizi di motivazione dei provvedimenti di merito che avrebbero omesso di valutare come "novità" fatti che avrebbero dovuto determinare la revisione della misura cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: lo ha ritenuto meramente reiterativo delle censure già svolte in appello e aspecifico rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato. Il giudice di merito aveva correttamente valutato che le cosiddette "novità" erano in gran parte elementi già esistenti al momento dell'applicazione della misura (incensuratezza, contegno processuale) e che la sola durata della misura o il rispetto degli obblighi non costituiscono di per sé novità idonee a modificare la prognosi di pericolosità. Anche la collaborazione si era limitata ai fatti di flagranza senza rompere i legami con la rete di approvvigionamento. Per questi motivi la Corte ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata come limite alla materia di ricorso per cassazione, indica i limiti entro cui possono essere dedotte questioni di fatto e di diritto rispetto alle decisioni impugnate; la Corte ha ritenuto il ricorso reiterativo nei limiti dell'articolo.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in assenza di richiesta di discussione orale; la Corte ha adottato la procedura scritta e preso in considerazione le conclusioni depositate dalle parti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fondamento per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per il versamento, in via equitativa, di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha valutato l'assenza di colpa grave nella presentazione del ricorso ma ha comunque irrogato la sanzione pecuniaria.

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Rv. 282590

    Richiamata per il principio secondo cui la mera durata della misura cautelare non è indice automatico di affievolimento della pericolosità e non obbliga alla modifica della misura; il sistema affida già limiti temporali per la tutela della libertà personale.

Massime di principio

  • Per ottenere la revoca o la sostituzione di una misura cautelare occorre dimostrare elementi nuovi e concreti che incidano sulla prognosi di pericolosità: fatti già sussistenti al momento dell'applicazione della misura non costituiscono novità rilevanti.
  • Il semplice rispetto degli obblighi cautelari e la durata della misura non sono di per sé indice sufficiente di attenuazione del pericolo; tali elementi sono considerati spesso "comportamento dovuto" o già protetti dal limite temporale delle misure.
  • La definizione del giudizio di primo grado e la condanna non garantiscono automaticamente la revoca della cautela: è necessario che emergano elementi specifici che modifichino la valutazione del rischio (es. perdita di contatti con la rete criminale, collaborazione sostanziale e documentata).
  • In sede di cassazione i ricorsi che si limitano a reiterare censure già prospettate in appello e che non contestano in modo specifico la motivazione del provvedimento di merito sono spesso dichiarati inammissibili.
  • La collaborazione processuale ha rilievo quando offre elementi concreti per disarticolare i rapporti fiduciari con i fornitori o con la rete criminale; la mera confessione o collaborazione limitata ai fatti di flagranza può non essere sufficiente.
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve articolare in modo specifico e nuovo le doglianze rispetto ai motivi già esaminati in sede di merito per evitare l'inammissibilità e il rischio di condanne alle spese e a sanzioni pecuniarie.

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