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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16700/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione chiedeva l'imposta di registro sulla sentenza del Tribunale di Roma resa ex art. 2932 c.c., emessa in esecuzione di un preliminare di vendita immobiliare tra una società promittente venditrice e il contribuente, e subordinante il trasferimento dell'immobile al pagamento del prezzo pattuito. Il giudice tributario di primo grado aveva rigettato il ricorso del contribuente ritenendo la condizione meramente potestativa e quindi soggetto l'atto a imposta proporzionale. La CTR aveva invece accolto l'appello del contribuente richiamando un precedente di legittimità. In Cassazione l'Agenzia deduceva la violazione degli artt. 27 e 37 d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che l'atto sottoposto a condizione potestativa fosse comunque assoggettato a registrazione con imposta proporzionale. Il contribuente resisteva e depositava successivamente documentazione da cui risultava che la sentenza ex art. 2932 c.c. era stata riformata in appello con sentenza passata in giudicato, che aveva dichiarato risolto il preliminare e disposto la cancellazione delle domande giudiziali trascritte.

La decisione

La Corte ha rilevato che, nel corso del giudizio di legittimità, il contribuente ha dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva riformato la pronuncia ex art. 2932 c.c. posta a base dell'avviso di liquidazione. Poiché l'Amministrazione non risultava avere riscosso coattivamente le somme e il presupposto della pretesa tributaria era definitivamente venuto meno, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate, proprio in ragione del sopravvenuto giudicato formatosi nel corso del processo.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    La sentenza resa ex art. 2932 c.c. costituiva il presupposto dell'avviso di liquidazione impugnato; la sua successiva riforma con giudicato ha fatto venir meno il fondamento della pretesa fiscale.

  • art. 27 d.P.R. n. 131 del 1986

    Richiamato dall'Agenzia a sostegno della tassazione dell'atto; la Corte non fonda però la decisione su tale norma, poiché ritiene decisivo il venir meno del presupposto impositivo per effetto del giudicato sopravvenuto.

  • art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986

    "Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio... sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato"

    L'atto giudiziario è tassabile anche se non definitivo, ma il successivo giudicato può determinare conguagli o rimborsi; se la decisione posta a base della liquidazione viene definitivamente riformata e l'imposta non è stata ancora riscossa, viene meno il presupposto della pretesa tributaria e non ha senso esigere un pagamento destinato a essere restituito.

  • art. 77 d.P.R. n. 131 del 1986

    Richiamato come norma che disciplina la richiesta di rimborso da parte del contribuente avente diritto.

  • art. 53 Cost.

    La lettura dell'art. 37 è ricondotta al principio di capacità contributiva, nel senso che l'imposta deve risultare proporzionata al decisum effettivamente consolidato con il giudicato.

  • art. 23, comma 9, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

    Indicato solo per la modalità di decisione a distanza della camera di consiglio.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, la sopravvenuta riforma con giudicato della sentenza posta a base della liquidazione fa venir meno il presupposto della pretesa fiscale, se l'imposta non è stata ancora riscossa coattivamente.
  • L'art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986 consente la tassazione anche di sentenze non definitive, ma il successivo giudicato opera come meccanismo di conguaglio o rimborso; non è coerente con i principi di capacità contributiva pretendere un pagamento destinato all'immediata restituzione.
  • Quando, nel corso del giudizio tributario o di legittimità, interviene un giudicato che elimina il titolo sostanziale dell'avviso di liquidazione e l'Amministrazione non ha ancora acquisito le somme, il processo può essere definito per cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta carenza di interesse dell'Amministrazione a coltivare il ricorso si valuta in concreto, in particolare considerando se la somma sia stata o meno effettivamente riscossa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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