Cassazione Penale, Sentenza n. 345/2022 del 10/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello per tre motivi principali: 1) carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, con applicazione di una multa di 800 euro (vicina al massimo edittale) senza spiegare il percorso di commisurazione; 2) mancata considerazione degli effetti mitigatori delle circostanze attenuanti generiche già riconosciute in primo grado, dopo che l'aggravante era stata esclusa in appello; 3) omissione di motivazione sulla quantificazione del risarcimento del danno (euro 2.500), nonostante il motivo di appello avesse contestato il silenzio argomentativo del Tribunale sulla specificazione del percorso di quantificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e alle statuizioni civili, per carenze motivazionali riguardanti: la commisurazione della multa applicata in appello, la mancata spiegazione dell'incidenza delle attenuanti generiche sulla nuova pena pecuniaria e il silenzio motivazionale sulla quantificazione del risarcimento. Ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo esame su tali punti. Le altre parti della sentenza non annullate restano valide.
Norme richiamate
art. 612, comma 2 cod. pen.
riferita alla circostanza aggravante collegata alle minacce: la Corte d'appello aveva escluso tale aggravante, fatto che impone di riconsiderare la misura della sanzione e l'incidenza delle attenuanti
richiamato unitamente all'art. 612 comma 2 come norma avente rilevanza aggravante in sede di reato di minaccia; la sua esclusione in appello ha inciso sul riequilibrio del trattamento sanzionatorio
norma che disciplina l'effetto delle circostanze attenuanti generiche sull'entità della pena: la Corte ha ritenuto che non sia stato adeguatamente spiegato come le attenuanti già riconosciute in primo grado abbiano inciso sulla pena pecuniaria applicata in appello
Massime di principio
- Quando il giudice modifica il trattamento sanzionatorio in appello (per es. sostituendo pena detentiva con multa), deve motivare esplicitamente il percorso di commisurazione della nuova sanzione, specialmente se vicino al massimo edittale; la carenza motivazionale può determinare l'annullamento e il rinvio.
- Se in primo grado sono state riconosciute circostanze attenuanti generiche e in appello viene esclusa una circostanza aggravante, il giudice di merito deve spiegare se e come le attenuanti incidono sul "nuovo" trattamento sanzionatorio; il mancato esame comporta vizio di motivazione.
- La quantificazione del risarcimento del danno deve essere adeguatamente motivata: il giudice d'appello non può limitarsi a confermare la somma senza rispondere alle critiche di parte sull'assenza di un percorso logico di determinazione della cifra.
- In presenza di doglianze specifiche nel motivo di impugnazione (sulla pena o sul danno), il giudice d'appello è tenuto a confrontarsi esplicitamente con tali argomentazioni; il silenzio argomentativo è ragione di annullamento.
- La Cassazione tende ad annullare solo le parti della decisione affette da vizio motivazionale e a rinviare per un nuovo esame limitato a quegli aspetti, lasciando inalterate le statuizioni non viziati.
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