Cassazione Civile, Sentenza n. 18701/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla modalità di calcolo dei trasferimenti statali compensativi dei minori introiti ICI derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali degli immobili di categoria D (legge n.388/2000, art.64 e d.m. 1.7.2002 n.197). I ricorrenti (Ministeri) sostenevano che, ai fini della verifica del superamento delle soglie di rilevanza (€ 1.549,37 e 0,5% della spesa corrente), dovessero essere esclusi i minor gettiti già oggetto di trasferimenti compensativi consolidati negli anni precedenti; il Comune di Faenza invece riteneva che nella base di calcolo dovessero essere sempre computati tutti i minori introiti derivanti da autodichiarazioni dal 2001 in poi, anche se già compensati in precedenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei Ministeri, annullando la sentenza della Corte d'appello di Bologna e rinviando la causa alla stessa Corte in diversa composizione. È stato enunciato un principio di diritto secondo cui il superamento delle soglie previste dall'art.64 della legge n.388/2000 va valutato escludendo dal calcolo il minor gettito ICI già compensato e consolidato nei trasferimenti erariali (salvo gli effetti connessi all'attribuzione delle rendite definitive). Tuttavia la Corte ha precisato che, per ciascun anno, va comunque valutato il minor gettito effettivo non compensato: possono dunque concorrere al calcolo sia componenti derivanti da autodichiarazioni dell'anno sia componenti relative ad autodichiarazioni di anni precedenti purché non siano state consolidate con trasferimenti già riconosciuti.
Norme richiamate
legge 23.12.2000 n.388, art.64
1. A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, ... sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno. 2. Qualora, ... introiti superiori, almeno del 30 per cento, ... i trasferimenti erariali ... sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. ... 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, ... sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2.
La Corte ha ritenuto che la legge preveda la compensazione dei 'minori introiti' e fissi' le soglie di rilevanza; dal testo e dal comma che prevede la riduzione consolidata discende l'idea del consolidamento dei trasferimenti, compatibile con l'interpretazione regolamentare che esclude dal calcolo delle soglie i gettiti già compensati e consolidati.
decreto del Ministro dell'interno 1.7.2002 n.197 (art.2, art.3)
Art.2, co.1-4: "A decorrere dall'anno 2001 i trasferimenti erariali ... sono aumentati in misura pari alla predetta perdita ... ove quest'ultima sia di un importo superiore a Euro 1.549,37 ed allo 0,5 per cento ..."; "Il contributo statale è riconosciuto per le minori entrate verificatesi dall'anno 2001."; "Il contributo statale ... è attribuito nell'anno successivo ... ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati."
Il regolamento, esercitando la delega di cui all'art.64, ha legittimamente precisato modalità e termini (compresa l'attribuzione nel periodo successivo e il consolidamento). La Corte ha ritenuto vincolante la norma regolamentare nell'indicare che i trasferimenti attribuiti e consolidati non devono essere ricomputati come 'minori introiti' ai fini della verifica delle soglie negli anni successivi.
decreto del Ministro delle finanze 19.4.1994 n.701
Norma tecnica che ha introdotto la procedura di autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali; rilevante solo come riferimento procedurale per individuare gli immobili che generano i minori introiti.
d.lgs. 30.12.1992 n.504, art.5, comma 3
Riferimento alla base imponibile ICI anteriore alla facoltà di autodeterminazione, utile per il calcolo del gettito 'ipotetico' ante-autodeterminazione.
legge 23.12.1998 n.448, art.31, comma 3
Richiamata come riferimento al precedente 'metodo dello stock' utilizzato per le compensazioni precedenti al 2001; evidenzia il cambio di regime introdotto dall'art.64 della legge 388/2000.
art.17, comma 3, legge 23.8.1988 n.400 (deleghe regolamentari)
Principio che legittima la delega al regolamento per la determinazione di criteri e modalità applicative: il decreto ministeriale è strumento legittimo per dettagliare l'applicazione dell'art.64.
Fondamento del motivo di ricorso per cassazione (violazione di legge), invocato dai Ministeri per denunciare errata interpretazione e applicazione delle norme citate.
Massime di principio
- Per verificare se sussiste il diritto ai trasferimenti compensativi ai sensi dell'art.64 l'analisi delle soglie (€ 1.549,37 e 0,5% della spesa corrente) si effettua escludendo dal calcolo i minor gettiti già compensati e consolidati in trasferimenti erariali in anni precedenti.
- I trasferimenti attribuiti per effetto del meccanismo compensativo si consolidano e, salvo la riduzione prevista per attribuzione di rendite definitive, non devono essere ricomputati come 'minore introito' negli anni successivi.
- Per ciascun anno va comunque effettuata una valutazione annuale del minor gettito effettivo non compensato: possono concorrere componenti derivanti da autodichiarazioni dell'anno e componenti derivanti da autodichiarazioni di anni precedenti purché tali componenti non siano state già consolidate con trasferimenti riconosciuti.
- La disciplina regolamentare (DM) è vincolante nell'esercizio della delega legislativa e può legittimamente precisare modalità operative (termine per l'invio delle dichiarazioni, modulo, aliquota di riferimento, consolidamento).
- La prassi amministrativa e le circolari non possono prevalere sulla lettura della legge e del regolamento: in sede giudiziaria prevale l'interpretazione delle fonti normative primarie e secondarie.
- Per i Comuni: mantenere documentazione annua dettagliata delle autodichiarazioni e delle somme già compensative consolidate; presentare le certificazioni entro i termini previsti (es. 30 giugno dell'anno successivo) e calcolare il minor gettito al netto degli importi già consolidati.
- Per lo Stato/Amministrazione: verificare il consolidamento contabile delle somme e la corretta esclusione di tali importi dal calcolo delle soglie, valutando anche gli effetti delle rendite catastali definitive che possono comportare riduzioni consolidate.
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