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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06054/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato il provvedimento impugnato che negava l'estensione della continuazione tra le sentenze esecutive. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale che aveva negato l'estensione della continuazione tra quattro sentenze esecutive, delle quali tre già unificate. Con il ricorso ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che il giudice di merito avrebbe trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, in particolare la comune finalità di lucro, e avrebbe dato eccessivo rilievo a indici negativi rispetto alla preordinazione originaria. La Corte rileva però che le censure erano in fatto e manifestamente infondate, oltre che riproduttive di questioni già esaminate e disattese dal Tribunale. Quest'ultimo aveva escluso la continuazione valorizzando: la distanza temporale di circa sei mesi tra i fatti; la diversità dei luoghi di commissione; la disomogeneità dei reati, essendo i precedenti delitti contro il patrimonio e contro la fede pubblica diversi dalla cessione di stupefacenti; l'assenza di elementi concreti che dimostrassero che i reati patrimoniali fossero stati commessi per finanziare il traffico di droga; la complessiva inclinazione a delinquere desumibile anche da ulteriori precedenti e successivi reati; e, infine, la mancanza di elementi idonei a provare un programma criminoso unitario deliberato ab initio.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'applicazione della continuazione postula la verifica di un unico programma criminoso deliberato ab initio; non è sufficiente una generica finalità di lucro o una mera ipotesi difensiva priva di riscontri concreti.
  • Ai fini dell'unificazione ex art. 81 c.p. assumono rilievo, in senso ostativo o favorevole, il profilo temporale, spaziale e la natura dei reati, ma la loro valutazione deve essere complessiva e coerente con gli elementi di fatto disponibili.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure di merito già esaminate e motivatamente disattese dal giudice dell'esecuzione, quando la doglianza sia manifestamente infondata in fatto.
  • La disomogeneità dei reati e l'assenza di concreti elementi colleganti tra le diverse condotte possono escludere la prova dell'unicità del disegno criminoso, anche se l'imputato deduce una comune finalità economica.
  • La mera esistenza di ulteriori precedenti o successivi reati, sintomatica di una generale inclinazione a delinquere, è incompatibile con la dimostrazione di un programma criminoso unitario e predeterminato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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