Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02965/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Nel corso di una procedura fallimentare, un creditore ammesso al passivo ha reclamato ex art. 26 l.fall. contro il decreto del giudice delegato che aveva autorizzato il curatore a promuovere un giudizio ordinario contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Calabria per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento di obblighi assunti con una concessione. Il reclamante contestava che, invece, il giudice delegato non avesse autorizzato la promozione di un arbitrato internazionale di investimento contro lo Stato italiano, richiesto da una società socia della fallita e asseritamente funzionale a una migliore tutela del patrimonio fallimentare. Il Tribunale dichiarava inammissibile il reclamo per difetto di interesse e, comunque, riteneva non abnorme la scelta del curatore di promuovere il giudizio ordinario. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 26 l.fall. e 100 c.p.c., sostenendo di avere interesse a impugnare la decisione che aveva negato l'arbitrato; 2) violazione dell'art. 26 l.fall., sostenendo che il decreto riguardasse una mera autorizzazione a un atto di gestione non reclamabile; 3) violazione degli artt. 91 c.p.c. e 26 l.fall. per l'illegittima condanna alle spese e, subordinatamente, per l'erronea liquidazione delle stesse sulla base del valore dell'arbitrato non autorizzato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo del ricorso, ritenendo che il decreto impugnato avesse natura ordinatoria e non fosse ricorribile ex art. 111 Cost. perché non decisorio né definitivo su diritti soggettivi. Ha invece accolto il terzo motivo limitatamente alla liquidazione delle spese, ritenendo ammissibile la censura sulla statuizione che incideva su un diritto soggettivo della parte soccombente nel reclamo. La Corte ha quindi cassato il decreto solo sul punto delle spese e, decidendo nel merito, ha rideterminato i compensi dovuti a ciascuna delle parti costituite nel reclamo in euro 2.623 oltre accessori di legge, dichiarando integralmente compensate tra il ricorrente e il fallimento le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 26 l.fall.

    Il reclamo ex art. 26 l.fall. è inammissibile in cassazione quando investe un provvedimento del giudice delegato avente contenuto ordinatorio e inerente alla gestione del patrimonio fallimentare, non decisorio su diritti soggettivi; la norma è invece applicabile al procedimento di reclamo, anche quanto al regime delle spese.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire deve essere concreto e attuale; tuttavia, nel caso deciso, la censura sul difetto di interesse non ha superato il vaglio di ammissibilità perché il provvedimento impugnato non era ricorribile per cassazione.

  • art. 111 Cost., comma 7

    Il ricorso straordinario per cassazione è esperibile solo contro provvedimenti giurisdizionali dotati di decisorietà e definitività, idonei a incidere irrevocabilmente su diritti soggettivi.

  • art. 91 c.p.c.

    Il principio della soccombenza si applica anche al procedimento ex art. 26 l.fall., che ha natura contenziosa; la statuizione sulle spese è ricorribile se incide in modo definitivo su un diritto soggettivo.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per cassazione è ammissibile solo contro provvedimenti, anche se formalmente emessi in forma di decreto o ordinanza, che abbiano contenuto decisorio e definitivo su diritti soggettivi; i provvedimenti meramente ordinatori o di gestione interna della procedura concorsuale ne sono esclusi.
  • Nel procedimento di reclamo contro un atto del giudice delegato che attiene all'amministrazione del patrimonio fallimentare, il decreto del tribunale non è ricorribile ex art. 111 Cost. se non risolve una controversia su diritti soggettivi sostanziali.
  • La statuizione sulle spese processuali, ove definisca in via definitiva una posizione di diritto soggettivo della parte soccombente, è autonomamente censurabile in cassazione anche se il capo principale del provvedimento non lo è.
  • La liquidazione delle spese va effettuata in base al valore della controversia effettivamente devoluta al giudice, individuato secondo il criterio del disputatum; se l'oggetto del giudizio è la legittimità di un provvedimento e non il valore economico dell'iniziativa negata, la causa può essere di valore indeterminabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.