Cassazione Penale, Ordinanza n. 13605/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata, che aveva riqualificato il fatto da furto a rapina impropria aggravata e aveva applicato l’aumento per recidiva, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti nell’interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno del 17/04/2025. Il primo ricorrente censurava, per asserita violazione di legge, la riqualificazione giuridica del fatto operata in appello, da furto a rapina impropria aggravata, sostenendo indirettamente che la nuova qualificazione avesse inciso sul diritto di difesa. Il secondo ricorrente deduceva l’erronea applicazione dell’art. 99, quarto comma, c.p. in tema di recidiva/aggravamento, contestando il giudizio sui precedenti penali. Entrambi i ricorrenti lamentavano inoltre vizi della motivazione sul bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti. La Corte osserva che il primo motivo è generico e privo di specificità, perché non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; richiama inoltre il principio secondo cui la riqualificazione più grave in appello è consentita, purché prevedibile, rispettosa del contraddittorio e senza necessità di rinnovazione istruttoria se la difesa può interloquire sulla nuova qualificazione. Il motivo del secondo ricorrente è ritenuto non consentito perché reiterativo di doglianze già proposte in appello e comunque manifestamente infondato. Anche il motivo comune sul bilanciamento delle circostanze è dichiarato non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito sorretta da motivazione adeguata.
Norme richiamate
art. 6 CEDU
La riqualificazione giuridica più grave in appello è compatibile con il giusto processo se è sufficientemente prevedibile, se l’imputato può difendersi sulla nuova qualificazione e se la pena resta ferma, senza necessità automatica di rinnovazione istruttoria.
La censura sul riconoscimento della recidiva aggravata è infondata quando la motivazione di merito collega i precedenti penali a una progressione criminale e a una maggiore capacità a delinquere.
art. 6 CEDU
Il giudice di appello può procedere a una nuova e più grave qualificazione del fatto nel rispetto del contraddittorio e della prevedibilità della nuova imputazione.
Massime di principio
- In sede di appello la riqualificazione del fatto in termini più gravi è legittima anche in assenza di nuova istruttoria, purché la diversa qualificazione sia prevedibile, l’imputato sia messo in condizione di difendersi efficacemente e la pena non venga aggravata senza adeguato contraddittorio.
- È inammissibile in cassazione il motivo di ricorso che si limiti a contestare in modo generico la riqualificazione giuridica del fatto senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non sono consentite in cassazione censure meramente ripetitive di doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria.
- La valutazione della recidiva può fondarsi sul collegamento tra il nuovo reato e i precedenti penali, quando il giudice espliciti che tale dato denota una progressione criminale e una maggiore capacità a delinquere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13433/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_penale · 14 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13434/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_penale · 14 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13435/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_penale · 14 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13436/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_penale · 14 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13437/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_penale · 14 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13439/2026 del 14/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →