Cassazione Penale, Sentenza n. 32334/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di equa riparazione per presunta ingiusta detenzione: Pacilli era stato arrestato il 22/03/2012 ed ha scontato complessivamente tre anni e sette mesi di misura cautelare; la sentenza di condanna definitiva della Corte d'appello di Bari è divenuta irrevocabile il 13/11/2016 (pena: 3 anni e 4 mesi). Il ricorrente ha depositato l'istanza per equa riparazione l'8/01/2019, oltre i due anni dalla irrevocabilità. Pacilli deduceva che il termine biennale dovesse decorrere dalla data di notifica dell'ordine di esecuzione (atto che, a suo dire, avrebbe permesso di conoscere l'effettiva quantità di pena già espia(t)a), anziché dalla data di irrevocabilità della sentenza.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile per tardività: il deposito dell'istanza è avvenuto due anni e 56 giorni dopo la irrevocabilità della sentenza (13/11/2016 -> 08/01/2019). La Corte ha ritenuto corretta la regola secondo cui il termine biennale decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza e ha escluso che la notifica dell'ordine di esecuzione modifichi tale decorrenza o introduca elementi nuovi idonei a spostarla. Non essendo dimostrata "assenza di colpa" ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, ad una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente.
Norme richiamate
Richiamato come parte della normativa che disciplina il procedimento per la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione (quadro normativo della domanda).
Utilizzato dalla Corte territoriale per fissare il riferimento temporale rilevante per la decorrenza del termine biennale utile a proporre l'istanza di riparazione (la Corte ha fatto riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza).
Richiamato in relazione all'eventuale "assenza di colpa" che può giustificare il superamento del termine: la Corte ha ritenuto che non sussistessero gli estremi per valorizzare tale causa di giustificazione nel caso concreto.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Citata come riferimento giurisprudenziale sui principi relativi all'assenza di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; la Corte di legittimità ha ritenuto che, alla luce di tali principi, il ricorrente non avesse dimostrato l'assenza di colpa.
Massime di principio
- La decorrenza del termine biennale per proporre l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione va valutata, in linea generale, dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna; quindi è fondamentale calcolare correttamente la data del giudicato.
- La notifica dell'ordine di esecuzione non modifica automaticamente il termine di decorrenza stabilito dalla legge: non costituisce di norma un elemento nuovo che sospenda o sposti il decorso del biennio se i dati rilevanti erano già noti al destinatario della sentenza.
- Il mancato rispetto del termine biennale conduce, salvo comprovata "assenza di colpa", all'inammissibilità della domanda; l'eccezione per assenza di colpa ha un ambito restrittivo e richiede prove concrete sulle ragioni dell'inerzia.
- Se la domanda viene dichiarata inammissibile per tardività, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. somma a favore della cassa delle ammende) e al rimborso delle spese del resistente.
- Indicazioni pratiche: verificare immediatamente la data di irrevocabilità della sentenza e depositare l'istanza entro due anni; conservare e documentare ogni notifica e atto ufficiale; se si è oltre il termine, valutare tempestivamente il possibile ricorso alla causa di 'assenza di colpa' con prove idonee e consulenza legale specialistica.
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