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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19749/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso presentata dalla difesa munita di procura speciale e, conseguentemente, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Messina che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ha ordinato al pubblico ministero di formulare l'imputazione. Il ricorso denunciava l'abnormità di tale ordinanza. Successivamente, è stato depositato atto di rinuncia all'impugnazione, sottoscritto dai difensori di fiducia muniti di procura speciale. La Corte ha quindi rilevato la rinuncia e ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    La rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso; la declaratoria può comportare la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria quando vi siano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia valida all'impugnazione, proveniente dalla parte o dal difensore munito di procura speciale, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso è determinata da una condotta ascrivibile alla parte, il giudice può condannarla al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Nel giudizio di legittimità, l'ordinanza del G.i.p. che non accoglie la richiesta di archiviazione e ordina al pubblico ministero di formulare l'imputazione non viene esaminata nel merito se interviene rinuncia al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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