Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 37746/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

Un ente locale aveva convenuto in giudizio due compagnie assicuratrici e un consorzio chiedendo l'accertamento del proprio diritto a escutere una polizza fideiussoria, con condanna al pagamento di una somma rilevante. Nel corso del giudizio, il consorzio aveva dedotto la pendenza di un separato giudizio amministrativo davanti al TAR, relativo all'accertamento del proprio esatto adempimento alle convenzioni sottostanti, e aveva chiesto la sospensione del processo civile ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; il tribunale aveva accolto l'istanza e sospeso la causa sino alla definizione del giudizio amministrativo. L'ente locale ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza deducendo tre profili di violazione dell'art. 295 c.p.c.: anzitutto, la mancata prova della effettiva pendenza del giudizio pregiudicante, poiché era stata prodotta solo la documentazione della notificazione del ricorso e non del suo perfezionamento e deposito; inoltre, l'assenza di un vero rapporto di pregiudizialità necessaria tra i due giudizi, perché il processo amministrativo coinvolgeva solo ente e consorzio, mentre nel giudizio civile erano presenti anche le compagnie assicuratrici, sicché difettava il requisito del contraddittorio; infine, la mancanza del presupposto sostanziale richiesto dall'art. 295 c.p.c., poiché la decisione del giudizio amministrativo non avrebbe dovuto definire una controversia dalla cui soluzione dipendesse necessariamente la causa civile. La Corte ha esaminato soprattutto il secondo e il terzo motivo, ritenendoli fondati: ha osservato che il tribunale aveva qualificato la polizza come contratto autonomo di garanzia e, nonostante ciò, aveva fondato la sospensione sulla pretesa pregiudizialità logica con il giudizio amministrativo sull'adempimento delle opere, ma tale rapporto di pregiudizialità tecnica era escluso sia dalla diversa compagine soggettiva dei due giudizi sia dall'autonomia del rapporto di garanzia rispetto al rapporto principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per regolamento necessario di competenza, ha cassato l'ordinanza del tribunale che aveva disposto la sospensione del processo e ha ordinato la prosecuzione del giudizio di merito. Ha inoltre condannato in solido il consorzio e le due compagnie assicuratrici soccombenti alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidandole sulla base del valore indeterminabile della causa, trattandosi di giudizio meramente processuale.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria presuppone un effettivo rapporto di pregiudizialità tecnica tra le cause e non può essere disposta quando il giudizio pregiudicante non coinvolga tutte le parti del giudizio pregiudicato o quando il rapporto dedotto sia autonomo rispetto a quello da definire nel processo sospeso.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato per indicare il momento processuale in cui il consorzio aveva sollevato la questione di pregiudizialità e chiesto la sospensione.

  • art. 380 ter c.p.c.

    Indicato come base procedurale della decisione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 5 d.m. 10 marzo 2014 n. 55

    Richiamato per escludere l'applicazione dei criteri ordinari di determinazione del compenso nel regolamento di competenza, trattandosi di giudizio di rilievo meramente processuale.

Massime di principio

  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede che tra il giudizio pregiudicante e quello pregiudicato esista un rapporto di pregiudizialità tecnica, tale per cui la decisione dell'uno costituisca antecedente logico-giuridico vincolante per l'altro.
  • Non è sufficiente una pregiudizialità meramente logica o fattuale: occorre che la definizione della causa pregiudicante sia destinata a incidere in modo necessario sulla decisione della causa sospesa.
  • La sospensione non può essere giustificata quando il giudizio asseritamente pregiudicante pende tra soggetti diversi da quelli del giudizio pregiudicato, mancando così una piena coincidenza soggettiva idonea a evitare problemi di opponibilità e di contraddittorio.
  • Se il rapporto dedotto nel giudizio sospeso ha natura autonoma rispetto al rapporto oggetto dell'altro giudizio, la pendenza di quest'ultimo non consente di applicare l'art. 295 c.p.c.
  • Nel regolamento di competenza relativo a un provvedimento meramente processuale, le spese possono essere liquidate tenendo conto del valore indeterminabile della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.