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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38758/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva. Denunciava erronea applicazione della legge penale e carenza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dato rilievo esclusivo alla relazione ex art. 33 l.fall. del Curatore senza considerare il concreto valore effettivo dei beni ceduti, diminuito per vetustà e uso, e che la cessione a prezzo inferiore sarebbe quindi giustificata dalla perdita di valore non valutata correttamente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura della ricorrente non denunciava violazione di una norma penale ma un presunto errore nel ragionamento del giudice di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della presenza di un apparato argomentativo logico della decisione, senza riesame degli elementi di fatto. La Corte ha reputato la motivazione della Corte territoriale priva di vizio manifesto di illogicità: la valutazione aveva preso in considerazione il valore residuo in funzione dell'ammortamento e spettava alla ricorrente l'onere di provare una riduzione di valore in concreto superiore a quella contabile. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    La ricorrente ha dedotto vizio di motivazione ai sensi di tale norma; la Corte ha applicato il principio che il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico e non al riesame delle valutazioni di fatto.

  • art. 33 l.fall. (relazione del Curatore)

    La Corte territoriale ha fatto riferimento alla relazione del Curatore per valutare l'incongruità del prezzo di cessione; la Cassazione ha ritenuto legittimo l'utilizzo di tale elemento probatorio, salvo prova contraria offerta dall'imputata.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicata per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende a motivo dell'evidente inammissibilità del ricorso.

  • Corte Costituzionale, n. 186 del 13/6/2000 (giurisprudenza citata)

    Richiamata a sostegno del principio per cui l'evidente inammissibilità del motivo di impugnazione esclude l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione delle ragioni di inammissibilità, giustificando la sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: il suo controllo è limitato ad accertare la presenza di un apparato argomentativo logico nella motivazione del giudice di merito, non l'adeguatezza o la persuasività delle singole argomentazioni.
  • Una censura che si limiti a dire che il giudice di merito ha valutato male le prove (errore nella valutazione del valore dei beni) è spesso considerata inammissibile se non indica specifiche violazioni di norma o una manifesta frattura logica tra premesse e conclusioni.
  • Se il giudice di merito si è basato su una relazione del Curatore (es. ex art. 33 l.fall.), è necessario che il ricorrente dimostri concretamente l'errore o produca elementi probatori contrari per scardinare la valutazione; l'onere della prova di una diversa diminuzione del valore grava sull'imputato che invoca tale circostanza.
  • Il vizio di motivazione 'manifestamente illogico' richiede la dimostrazione di una evidente contraddizione o di una frattura logico-sillogistica tra le premesse e la conclusione; mere contestazioni della valutazione non sono sufficienti.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare la condanna alle spese e sanzioni a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è necessario valutare attentamente la fondatezza della censura prima di proporre ricorso in Cassazione.

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