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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03318/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per concorso in furto pluriaggravato. Con un unico motivo ha denunciato erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando un travisamento della prova e chiedendo, in sostanza, una nuova valutazione del compendio probatorio rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure erano in larga parte riproduttive di questioni già esaminate in appello e comunque generiche per difetto di specificità, poiché non confrontavano puntualmente la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre affermato che il ricorrente sollecitava una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità, poiché la rilettura degli elementi di fatto è riservata al giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamato implicitamente per le censure di erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dedotte in cassazione, ma la Corte ne valorizza i limiti, rilevando che il ricorso non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Viene applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 627 c.p.p.

    Non è espressamente citato nel testo, ma non emerge alcuna applicazione diretta.

  • art. 648 c.p.p.

    Non è richiamato nel testo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione delle prove o una "rilettura" del compendio probatorio, poiché la valutazione degli elementi di fatto spetta in via esclusiva al giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione è inammissibile quando la censura è generica o non si confronta specificamente con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
  • Una doglianza che riproduca questioni già esaminate e decise dai giudici di merito, senza indicare un effettivo errore giuridico o una manifesta illogicità della motivazione, non supera il vaglio di specificità richiesto in cassazione.
  • La mera prospettazione di una diversa lettura delle risultanze processuali, ritenuta più favorevole dall'imputato, non integra di per sé un vizio denunciabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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