Sentenza del 11/01/2018 n. 458 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato la legittimità della cartella Tarsu 2009 emessa senza previo avviso di accertamento. Ha sostenuto che il Comune non potesse basarsi sulla dichiarazione presentata dalla precedente utilizzatrice dell’immobile, poiché nel settembre 2004 era mutato il soggetto detentore, divenuto la stessa società proprietaria. Tale variazione costituiva un elemento strutturale nuovo del rapporto tributario e imponeva un accertamento sostanziale e la preventiva notificazione di un avviso di accertamento. La società ha inoltre dedotto di non aver presentato una nuova denuncia ritenendo l’immobile inutilizzabile e, quindi, non soggetto a imposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo. Ha stabilito che il Comune non poteva procedere direttamente alla liquidazione e all’iscrizione a ruolo sulla base della dichiarazione della precedente detentrice, perché il mutamento del soggetto obbligato impediva di imputare alla nuova detentrice gli effetti della dichiarazione originaria. La sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla stessa Commissione, in diversa composizione, che dovrà riesaminare le cartelle, decidere sulla richiesta di restituzione e liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 63
Richiamato tra le norme che disciplinano il presupposto soggettivo della Tarsu e il rapporto tra detenzione o occupazione dell’immobile e obbligo tributario.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70
Richiamato in relazione agli obblighi dichiarativi del contribuente ai fini Tarsu.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71
Richiamato nel quadro della disciplina dell’accertamento della tassa.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1
Attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale di procedere direttamente alla liquidazione della tassa e alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell’anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione.
La liquidazione diretta sulla base dei dati precedenti è ammessa solo quando gli elementi del rapporto tributario siano rimasti invariati. Se cambia il soggetto obbligato o un altro elemento strutturale, è necessario un previo accertamento sostanziale e la notifica dell’avviso di accertamento.
Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 161
Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla disciplina generale degli avvisi di accertamento dei tributi locali.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Ha costituito il fondamento processuale della denuncia di violazione o falsa applicazione delle norme tributarie.
Codice di procedura civile, art. 389
Richiamato in relazione alla domanda di restituzione proposta dalla ricorrente dopo la cassazione della sentenza.
Massime di principio
- La riscossione diretta di un tributo locale sulla base della dichiarazione o del ruolo dell’anno precedente è legittima solo quando i dati rilevanti del rapporto tributario siano rimasti invariati.
- Il mutamento del soggetto che detiene o occupa l’immobile costituisce una variazione essenziale del rapporto tributario e impedisce di imputare automaticamente al nuovo obbligato la dichiarazione resa dal precedente detentore.
- Quando interviene una variazione soggettiva o oggettiva rilevante, l’ente impositore deve normalmente notificare un previo avviso di accertamento prima di procedere alla riscossione.
- La facoltà dell’ente locale di liquidare direttamente il tributo è eccezionale e non può essere interpretata estensivamente.
- La mancata denuncia del nuovo detentore non consente sempre al Comune di emettere direttamente una cartella: se l’ente deve accertare il cambiamento del soggetto obbligato, deve utilizzare il procedimento di accertamento sostanziale.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente l’annullamento definitivo della pretesa tributaria: impone al giudice di merito un nuovo esame conforme ai principi indicati dalla Corte.
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