Sentenza n. 1247/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando e atti della procedura aperta per l’affidamento, per il periodo 2027-2035, del servizio regionale di elisoccorso in lotto unico, compresi disciplinare, capitolato e determinazione di indizione
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la gara per il servizio di elisoccorso regionale, del valore a base di gara di € 165.436.000 oltre IVA e del valore stimato complessivo di € 219.868.700 oltre IVA, della durata di 96 mesi, sostenendo che requisiti di partecipazione, specifiche tecniche e criteri premiali avrebbero favorito il gestore uscente e reso sostanzialmente priva di effettività la concorrenza. Ha contestato la preponderante valorizzazione di esperienze pregresse, caratteristiche degli aeromobili e qualifiche del personale coincidenti con quelle dell’operatore uscente; la sproporzione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali e dei tempi per rendere disponibili gli elicotteri; l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione, nonché l’omessa considerazione delle osservazioni presentate in fase procedimentale. Ha inoltre censurato la scelta del lotto unico, ritenendo insufficiente la motivazione e sostenendo che l’articolazione in lotti territoriali o funzionali avrebbe ampliato la partecipazione. Ha dedotto l’illegittimità del criterio premiale di 2 punti su 80 per la certificazione sulla parità di genere UNI/PdR 125:2022, perché non sufficientemente collegato all’oggetto dell’appalto e sproporzionato. Infine, ha contestato la combinazione della clausola sociale con i punteggi attribuiti all’esperienza del personale, alcune specifiche tecniche degli elicotteri e il sistema di revisione prezzi e sostituzione degli aeromobili.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso, prescindendo dalle eccezioni preliminari della Regione. Ha ritenuto che la stazione appaltante disponga di ampia discrezionalità nella definizione dei requisiti tecnici e dei criteri di gara, sindacabile in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità o criteri non trasparenti o intellegibili. Le censure sui requisiti e sui criteri premiali sono state giudicate in parte generiche o non riscontrate negli atti e, comunque, non idonee a dimostrare la manifesta irragionevolezza: la ricorrente non ha indicato concretamente quali parametri alternativi avrebbero dovuto essere adottati. Il giudice ha valorizzato l’istruttoria e la consultazione preliminare di mercato svolte dopo che la precedente gara era andata deserta, con modifiche alla base d’asta, all’età massima degli elicotteri, ai curricula richiesti e ai criteri premiali; ha inoltre ritenuto proporzionato il fatturato minimo di € 56.977.000 rispetto al valore della gara e non manifestamente irragionevole il requisito di esperienza in servizi HEMS con gestione simultanea di due basi regionali. Il motivo relativo alla mancata risposta alle osservazioni e al difetto di motivazione è stato respinto: l’istruttoria risultava ampia e documentata e non era necessaria una motivazione puntiforme per ciascun requisito del bando. La censura sul punteggio premiale per la certificazione di parità di genere è stata dichiarata inammissibile per difetto di lesività, poiché il punteggio di 2 su 80 non impediva la partecipazione e la lesione avrebbe potuto concretizzarsi, secondo il TAR, solo all’esito della gara in specifiche condizioni di graduatoria. Le contestazioni del motivo V sulle specifiche tecniche e sulla revisione prezzi sono state dichiarate inammissibili perché formulate come petizioni di principio prive di adeguato supporto; la censura sulla combinazione tra clausola sociale e criteri premiali è stata respinta, poiché il criterio di esperienza riguardava il personale eccedente quello da riassorbire. È stato respinto anche il motivo sul lotto unico: il disciplinare e il capitolato esponevano ragioni specifiche legate all’interdipendenza delle basi H24 e H12, alla natura insulare del territorio, all’interoperabilità e riallocazione di mezzi ed equipaggi, alla continuità e sicurezza del servizio e alla riduzione di costi e complessità di coordinamento. Il TAR ha condannato la ricorrente a rifondere alla Regione € 5.000, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 51 d.lgs. 36/2023
la suddivisione in lotti dell’appalto è solo tendenzialmente obbligatoria, potendo essere disattesa previa adeguata motivazione da parte della stazione appaltante; si tratta, in sostanza, di un principio generale adattabile alle peculiarità del caso di specie e derogabile attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata
La suddivisione in lotti costituisce una regola tendenziale, ma può essere derogata in presenza di una motivazione adeguata e riferita alle peculiarità concrete dell’appalto.
art. 58 d.lgs. 36/2023
la suddivisione in lotti dell’appalto è solo tendenzialmente obbligatoria, potendo essere disattesa previa adeguata motivazione da parte della stazione appaltante; si tratta, in sostanza, di un principio generale adattabile alle peculiarità del caso di specie e derogabile attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata
La scelta di non suddividere l’appalto in lotti è legittima quando la stazione appaltante ne fornisca una motivazione adeguata, calibrata sulle caratteristiche concrete del servizio.
art. 77 d.lgs. 36/2023
In termini più generali, vale allora infatti notare come la Regione, a seguito della prima gara andata deserta, non abbia solo fittiziamente provveduto a costruire una nuova gara, ma abbia fatto precedere gli atti di indizione da una complessa attività istruttoria, come dimostra la documentazione presentata (docs. da 10 a 14), compresa l’attività di consultazione preliminare di mercato ex art. 77 d.lgs. n. 36 del 2023, a cui ha partecipato Elitaliana S.r.l.
La consultazione preliminare di mercato è considerata, nel caso deciso, parte dell’istruttoria svolta per rivedere la gara e supportare le scelte della stazione appaltante.
art. 1 d.lgs. 36/2023
La scelta del lotto unico risulta pertanto coerente con la natura unitaria e integrata del servizio ed è funzionale ad assicurare il miglior livello possibile di efficienza, continuità, economicità e sicurezza, in linea con il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. 36/2023
La scelta organizzativa di un lotto unico può essere coerente con il principio del risultato quando, in relazione alle caratteristiche del servizio, è funzionale a efficienza, continuità, economicità e sicurezza.
art. 120 d.lgs. 36/2023
La durata contrattuale è fissata in 96 mesi (8 anni), decorrenti dall’avvio del servizio (art. 3.1 Disciplinare), con possibilità di proroga tecnica ai sensi dell’art. 120, comma 11, d.lgs. 36/2023, nonché opzione di proroga contrattuale fino a 12 mesi ex art. 120, comma 10, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
La disposizione è richiamata nel testo per descrivere le opzioni di proroga previste dalla lex specialis, ma la sentenza non ne formula un’autonoma interpretazione decisoria.
art. 26, commi 1 e 2 c.p.a.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore dell’appalto, mentre non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 26, commi 1 e 2 c.p.a.
Il TAR ha regolato le spese secondo la soccombenza e ha escluso che ricorressero i presupposti per applicare l’art. 26, commi 1 e 2, c.p.a.
Massime di principio
- La stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nella definizione dei requisiti tecnici e dei criteri di gara, purché siano correlati all’oggetto dell’appalto e funzionali all’interesse pubblico; il sindacato giurisdizionale su tali scelte è circoscritto ai casi di manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità o mancanza di trasparenza e intellegibilità.
- La mera possibilità di individuare requisiti o criteri meno rigorosi non dimostra l’illegittimità della lex specialis. Chi censura scelte discrezionali deve allegare elementi concreti che ne dimostrino la manifesta irragionevolezza e confrontarsi con le ragioni addotte dall’amministrazione.
- Per un bando di gara, quale atto amministrativo generale frutto di discrezionalità amministrativa o tecnica, non è richiesta una motivazione analitica e puntiforme per ciascun requisito; è sufficiente che l’istruttoria e la motivazione complessiva consentano di comprendere la coerenza delle scelte con l’oggetto e le esigenze dell’appalto.
- La mancata suddivisione dell’appalto in lotti può essere legittima, benché la suddivisione sia tendenzialmente favorita, quando la stazione appaltante fornisca una motivazione adeguata e concreta, riferita alle caratteristiche del servizio e alle esigenze di coordinamento, continuità, efficienza e sicurezza.
- La censura di una clausola di gara è inammissibile per difetto di lesività quando essa non impedisce la partecipazione e l’eventuale pregiudizio dipende da un risultato competitivo futuro e da specifiche condizioni della graduatoria.
- La contestazione dell’effetto anticoncorrenziale di requisiti o criteri non può fondarsi soltanto sul fatto che abbia partecipato un solo operatore: occorrono allegazioni concrete che dimostrino l’irragionevolezza delle scelte della stazione appaltante.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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