Cassazione Penale, Ordinanza n. 04089/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto con unico atto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 27 febbraio 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la decisione di merito riguardava una condanna collegata a una vicenda immobiliare, poiché uno dei motivi investe la subordinazione della sospensione condizionale della pena al rilascio dell'immobile. I ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione di legge in relazione all'art. 23-bis, commi 2 e 3, del d.l. 137/2020 e all'art. 24 Cost., assumendo che fosse stata richiesta la trattazione orale del procedimento; 2) violazione degli artt. 164 e 165 c.p. e vizio di motivazione, contestando la legittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena al rilascio dell'immobile; 3) eccessività della pena irrogata, censura formulata in termini generici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché non risultava alcuna richiesta di trattazione orale e il difensore aveva presentato conclusioni scritte, soddisfacendo così pienamente le prerogative difensive. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato perché la subordinazione della sospensione condizionale a un obbligo restitutivo è espressamente consentita dal dato normativo e la Corte territoriale aveva fornito una motivazione congrua e logica. Ha ritenuto il terzo motivo inammissibile e comunque manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o illogicità, evenienza esclusa nel caso concreto. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23-bis, commi 2 e 3, d.l. 137/2020
La mancata richiesta di trattazione orale esclude la violazione del diritto di difesa; la presentazione di conclusioni scritte realizza pienamente le prerogative difensive nel rito camerale.
art. 24 Cost.
È richiamato come parametro difensivo, ma la Corte esclude la sua violazione in assenza di una richiesta di discussione orale.
Norma richiamata dai ricorrenti nel contestare la sospensione condizionale della pena; la censura è respinta.
La sospensione condizionale può essere subordinata dal giudice a un obbligo restitutivo, come il rilascio dell'immobile, secondo la lettura accolta dalla Corte.
La graduazione della pena deve essere compiuta dal giudice di merito secondo i criteri legali di commisurazione.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata in conformità ai criteri legali e senza arbitrarietà o illogicità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è manifestamente infondata la censura sulla trattazione del procedimento quando dagli atti non risulti alcuna richiesta di discussione orale e la difesa abbia comunque depositato conclusioni scritte.
- La sospensione condizionale della pena può essere legittimamente subordinata dal giudice a un obbligo restitutorio o ripristinatorio, se previsto dalla disciplina applicabile e sorretto da motivazione congrua.
- La doglianza sulla quantificazione della pena non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito: la pena è censurabile in cassazione solo se la motivazione è arbitraria, manifestamente illogica o priva di riferimento ai criteri legali di commisurazione.
- Quando il giudice di merito espone una motivazione congrua e non illogica sugli elementi ritenuti decisivi, il controllo di legittimità non può sostituirsi alla discrezionalità della valutazione sanzionatoria.
- La mera generica contestazione dell'entità della pena non è sufficiente a fondare un motivo di ricorso ammissibile in sede di legittimità.
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