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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36242/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato, senza esaminare il merito della sentenza impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 5 dicembre 2024. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso è inammissibile perché, a seguito della modifica dell'art. 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, l'imputato non può più proporre personalmente ricorso per cassazione senza il ministero di un difensore abilitato. Il provvedimento dà atto che l'inammissibilità comporta anche le conseguenze economiche di cui all'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017

    non consente più che l'imputato proponga personalmente ricorso per cassazione

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    consente la trattazione camerale non partecipata e la decisione con ordinanza in caso di inammissibilità dichiarabile senza formalità di rito

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se del caso, di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • legge n. 103 del 2017

    ha modificato l'art. 613 c.p.p. escludendo la possibilità per l'imputato di ricorrere personalmente in cassazione

Massime di principio

  • Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., l'imputato non può proporre personalmente ricorso per cassazione; il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore abilitato.
  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile e può essere dichiarato senza formalità di rito, con ordinanza resa in camera di consiglio non partecipata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, di regola, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Quando l'inammissibilità deriva da un vizio formale evidente e assorbente, la Corte non esamina il merito della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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