Cassazione Penale, Sentenza n. 18722/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della decisione del G.I.P. che aveva dichiarato il non luogo a provvedere sull'opposizione al decreto penale di condanna n. 281/2021 ritenendo che l'opposizione potesse essere proposta solo dalla parte personalmente o tramite difensore di fiducia; il ricorrente ha censurato tale valutazione come violativa del diritto di difesa e delle norme processuali, sostenendo che anche il difensore nominato d'ufficio è legittimato a proporre opposizione (violazione degli artt. 24 Cost., 97 co.1, 122 in relazione agli artt. 461, 571 co.3 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha affermato che l'art. 461 c.p.p., richiamando il "difensore eventualmente nominato", comprende anche il difensore d'ufficio; ha richiamato motivazioni letterali e sistematiche (anche in relazione all'art. 460 c.p.p. e alla disciplina degli artt. 86-108 c.p.p.) e ha concluso che la decisione del G.I.P. era erronea e lesiva del diritto di difesa. La Cassazione ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Benevento per il prosieguo.
Norme richiamate
difensore "eventualmente nominato"
La Corte interpreta la dizione "eventualmente nominato" come comprensiva anche del difensore nominato d'ufficio, attribuendogli la legittimazione a proporre opposizione al decreto penale di condanna.
notifica di copia del decreto "al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato"
La previsione dell'obbligo di notifica anche al difensore d'ufficio implica che quest'ultimo sia legittimato ad agire (proporre opposizione) nell'interesse dell'imputato; la notifica sarebbe altrimenti priva di senso.
Richiamata come disciplina generale delle impugnazioni cui l'opposizione appartiene; la Corte usa il principio sistematico delle impugnazioni per sostenere l'estensione della legittimazione al difensore d'ufficio.
art. 24 Cost.
Il diritto alla difesa è un diritto fondamentale: negare al difensore d'ufficio la possibilità di proporre opposizione lede il diritto di difesa e determinerebbe una disparità ingiustificata.
artt. 86-108 c.p.p. (disciplina della difesa)
La struttura normativa del titolo relativo alla difesa non distingue tra difensore di fiducia e difensore d'ufficio quanto a diritti e facoltà, supportando un'interpretazione uniforme della legittimazione.
Massime di principio
- Il difensore nominato d'ufficio è legittimato a proporre opposizione al decreto penale di condanna nello stesso modo del difensore di fiducia.
- La dicitura normativa "difensore eventualmente nominato" deve essere interpretata in senso inclusivo e non discriminatorio tra le tipologie di difensore.
- La notifica del decreto anche al difensore d'ufficio implica il suo ruolo attivo e la possibilità di agire per la tutela dell'assistito; negare tale ruolo contraddice la finalità della notifica.
- Limitare la legittimazione dell'opposizione al solo difensore di fiducia può configurare una violazione del diritto di difesa e determinare disparità di trattamento non giustificata.
- In casi analoghi, il rimedio corretto è l'annullamento dell'atto impugnato e il rinvio o la restituzione degli atti al giudice di merito per il prosieguo, quando la decisione si fondi su errata interpretazione della legittimazione del difensore d'ufficio.
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