Cassazione Penale, Sentenza n. 20481/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che confermava la condanna di Marco Gasparri per il reato di danneggiamento (vetri resi inservibili nella Casa Circondariale di Frosinone, in data 19/09/2023). Due principali motivi di cassazione: (1) violazione di legge e vizi di motivazione per presunte contraddizioni nelle testimonianze degli agenti di polizia penitenziaria (uno avrebbe parlato di vetri "comuni", l'altro di vetri "blindati") e assenza di riscontri audiovisivi; (2) omessa motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione della pena sostitutiva (lavoro di pubblica utilità o sanzione pecuniaria), con censura sull'uso della sola "storia criminale" e dei "numerosi precedenti specifici" per dichiararne l'inammissibilità o l'inefficacia rieducativa.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per essere una mera reiterazione delle questioni già dedotte in appello, osservando che la Corte territoriale aveva adeguatamente valutato le testimonianze e che il fatto materiale (vetri resi inservibili e da sostituire) risultava acclarato, indipendentemente dalla denominazione dei vetri. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondato il ricorso: ha chiarito che la richiesta di pene sostitutive può essere proposta per la prima volta in appello e che la valutazione sulla sostituzione è discrezionale; la Corte di appello aveva motivato, seppur sinteticamente, il rifiuto basandosi su precedenti dell'imputato e su una prognosi negativa circa la funzione rieducativa della pena sostitutiva, motivazione ritenuta non manifestamente illogica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
art. 611, comma 1-bis c.p.p.
Consente lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto senza presenza delle parti se non è stata ritualmente richiesta la trattazione orale; la Corte osserva la correttezza della procedura adottata.
art. 635 cod. pen. (danneggiamento)
art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen.
Il fatto di aver reso inservibili i vetri della Casa Circondariale integra il reato contestato; la qualificazione concreta del vetro ("comune" o "blindato") non incide sull'accertamento della offensività del fatto.
Richiamato in relazione alla recidiva e alla determinazione della pena; la recidiva reiterata e specifica è stata valorizzata nel giudizio di merito.
Norma relativa alle pene sostitutive per pene detentive brevi: la Corte conferma che la richiesta può essere proposta anche per la prima volta in appello e che non è necessaria una richiesta iper-circostanziata; tuttavia la decisione resta soggetta al vaglio di discrezionalità del giudice.
art. 58, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689
art. 58, comma 2, legge 24/11/1981, n. 689
Norma che regola la discrezionalità del giudice nella scelta della sanzione sostitutiva più idonea; la Corte ricorda che il giudice deve contemperare istanze retributive e di prevenzione con le esigenze rieducative e di proporzionalità.
Sentenza Corte Costituzionale n. 139 del 2025
sent. Corte Cost. n. 139/2025
Richiamata come principio secondo cui la scelta della sanzione deve rispettare la proporzionalità "quantitativa" e "qualitativa" e favorire la rieducazione con il minor sacrificio di libertà personale possibile.
Massime di principio
- Un motivo di cassazione che si limita a riproporre questioni già discusse e decise dalla corte territoriale, senza fornire una critica argomentata della motivazione di merito, è generalmente inammissibile.
- Contraddizioni apparenti tra testimonianze non sono automaticamente decisive: il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione della rilevanza e dell'attendibilità delle prove e la sua valutazione è sindacabile in cassazione solo per illogicità o manifesta insufficienza della motivazione.
- La richiesta di applicazione di pene sostitutive per pene detentive brevi può essere proposta per la prima volta in appello; il giudice di merito deve comunque motivare la decisione, ma può legittimamente respingere la richiesta basandosi su precedenti penali, purché la valutazione dei precedenti sia specifica, puntuale e concreta.
- La sostituzione di una pena detentiva breve con una sanzione alternativa è una valutazione discrezionale che richiede il contemperamento tra esigenze retributive, di prevenzione generale e speciale e l'obiettivo rieducativo, nel rispetto del principio di proporzionalità.
- La mancanza di riscontri audiovisivi non esclude automaticamente la certezza della fattispecie quando altri elementi di fatto dimostrino il risultato del reato (es. vetri resi inservibili e da sostituire).
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