Cassazione Penale, Sentenza n. 45203/2022 del 28/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la mancata notifica dell'udienza del 18/03/2022 e l'inefficacia della notifica al domicilio eletto nel giudizio di cognizione (anziché nella residenza), con conseguente violazione del diritto al contraddittorio; in secondo luogo ha contestato che il fatto che ha giustificato la revoca fosse in continuazione con il reato già giudicato, per cui mancherebbero i presupposti per la revoca del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per violazione delle garanzie del contraddittorio. Ha accertato che la notifica non è stata eseguita nel luogo di residenza come richiesto dagli artt. 157 e 164 c.p.p. e che la raccomandata inviata al domicilio eletto non risulta ricevuta. Per la giurisprudenza consolidata la mancata citazione/assenza del difensore nei casi obbligatori determina nullità assoluta ex artt. 178 lett. c) e 179, comma 1, c.p.p. Pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento per nuovo giudizio al Tribunale di Trieste.
Norme richiamate
Disciplina il procedimento in sede esecutiva per la revoca della sospensione condizionale della pena; tale procedimento deve osservare le regole di forma previste dall'art. 666 c.p.p.
Stabilisce le regole procedurali generali per i procedimenti davanti al giudice dell'esecuzione e prevede il principio del contraddittorio salvo casi di manifesta infondatezza o mera riproposizione. La violazione dei commi 3 e 4 (contraddittorio) determina nullità assoluta quando è richiesta la presenza del difensore o la citazione del condannato.
Indica le regole generali sulla notificazione degli atti, con riferimento alla residenza del destinatario; qui rilevante l'obbligo di notificare nella residenza e non sempre nel domicilio eletto nel giudizio di cognizione.
Regola la notificazione all'imputato/condannato e la necessità di effettuare la notifica nel luogo previsto dalla legge (residenza), salvo che siano rispettate le condizioni per l'uso del domicilio eletto; l'inosservanza può causare nullità dell'atto.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Prevede la nullità degli atti quando l'omessa citazione del condannato o l'assenza del difensore, ove obbligatoria, incidono sulla validità del provvedimento; la Corte ha ritenuto applicabile tale nullità alla revoca disposta senza contraddittorio.
art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
Conferma il carattere assoluto della nullità prevista per violazioni che incidono sulle garanzie difensive; la Corte ha ritenuto che questa nullità comporti l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
art. 667, comma 4 cod. proc. pen.
Menziionato come eccezione in cui il giudice dell'esecuzione può provvedere "senza formalità"; non risultava applicabile nel caso esaminato, perciò non giustifica la decisione senza contraddittorio.
Citato tra le norme processuali richiamate dalla difesa in tema di notifiche e formalità procedurali; il suo richiamo sostiene l'argomentazione sulla regolarità del procedimento.
art. 168 cod. pen. e artt. 671, 674 cod. proc. pen.
Richiamati nella doglianza sulla continuazione dei reati: tali norme disciplinano le cause di non punibilità, le pene e l'esecuzione, e sono richiamate per valutare se il reato successivo integri motivo legittimo di revoca o se sia in continuazione con il fatto già giudicato.
Massime di principio
- Nei procedimenti di revoca della sospensione condizionale della pena (art. 674 c.p.p.) deve essere rispettato il contraddittorio previsto dall'art. 666 c.p.p.; la decisione adottata senza il dovuto contraddittorio è affetta da nullità assoluta.
- La notifica degli atti al condannato in sede esecutiva va eseguita secondo le regole di notifica previste (art. 157 e 164 c.p.p.); la mera elezione di domicilio nel giudizio di cognizione non sostituisce automaticamente la corretta notificazione in sede esecutiva.
- La mancata ricezione di una raccomandata inviata al domicilio eletto può comportare l'inefficacia della notifica se non è provata la rituale ricezione, con conseguente nullità dell'atto che ha inciso sul contraddittorio.
- Quando è obbligatoria la presenza del difensore o la citazione del condannato, la loro assenza determina una nullità di carattere assoluto (art. 178 lett. c) e art. 179 c.p.p.) rilevabile anche in sede di legittimità e comportante l'annullamento del provvedimento.
- In presenza di un reato successivo che si pretende rilevante per la revoca, occorre valutare attentamente se sussista una continuazione con il reato già giudicato: se esiste continuazione, i presupposti per la revoca possono venire meno.
- Se la revoca viene annullata per vizi procedurali, il procedimento viene rinviato al giudice dell'esecuzione per un nuovo giudizio, che dovrà rispettare le garanzie del contraddittorio e le regole di notificazione.
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