Ordinanza n. 147/2026 - Milano, Sezione 5
per ottenere - in via preliminare la sospensione dell’efficacia del provvedimento prot. n. AOO.c_b292.27/11/2025.0019914 del 27 novembre 2025, sussistendo i requisiti di fumus boni iuris e periculum in mora; - in via principale l’annullamento del provvedimento prot. n. AOO.c_b292.27/11/2025.0019914 del 27 novembre 2025, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa; - in via ulteriormente principale l’accesso agli atti della ricorrente Bistrot Martesana S.r.l.; - in via istruttoria: ogni riserva proceduralmente ammessa; - in ogni caso con vittoria di spese da distrarsi in favore dell’antistatario procuratore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale del 27 novembre 2025, ritenuto lesivo della posizione della concessionaria, con omessa impugnazione della determina n. 207 del 6 maggio 2025
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha chiesto cautelarmente la sospensione dell'efficacia del provvedimento comunale del 27 novembre 2025 e, nel merito, il suo annullamento, formulando inoltre una domanda di accesso agli atti. Ha dedotto, in particolare, l'applicabilità dell'art. 168 del d.lgs. n. 50 del 2016, sostenendo che la concessione avrebbe durata ultraquinquennale e che gli investimenti effettuati dovessero essere tutelati. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della determina n. 207 del 6 maggio 2025, ritenuta l'atto direttamente e autonomamente lesivo. In udienza il difensore della ricorrente si è riservato la possibilità di impugnare tale determina con motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di sufficienti prospettive di accoglimento del ricorso. In rito ha ritenuto, a un primo sommario esame, fondata l'eccezione di inammissibilità derivante dalla mancata impugnazione della determina n. 207 del 6 maggio 2025, individuata come provvedimento direttamente e autonomamente lesivo. Nel merito ha ritenuto non applicabile l'art. 168 del d.lgs. n. 50 del 2016: la concessione aveva durata di quattro anni e il rinnovo non era automatico, poiché il capitolato d'oneri e disciplinare d'uso sottoscritto nel giugno 2022 subordinava espressamente il rinnovo a un accordo tra le parti. Ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva allegato quali investimenti sarebbero stati sostenuti e avrebbero dovuto essere tutelati dalla disposizione invocata. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in 1.000 euro, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha valutato la sussistenza dei presupposti cautelari alla luce delle prospettive di accoglimento del ricorso.
art. 168 d.lgs. n. 50/2016
È stato ritenuto non applicabile perché la concessione aveva durata quadriennale, il rinnovo non era automatico ma subordinato a un accordo tra le parti e non erano stati allegati gli investimenti che avrebbero dovuto essere tutelati.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare, la domanda può essere respinta quando, anche a un primo e sommario esame, il ricorso non presenti sufficienti prospettive di accoglimento, senza necessità di ravvisare autonomamente un difetto di periculum in mora.
- Quando un atto amministrativo successivo è meramente consequenziale e il provvedimento anteriore costituisce l'atto direttamente e autonomamente lesivo, l'omessa impugnazione di quest'ultimo può determinare l'inammissibilità del ricorso contro l'atto successivo.
- La durata di una concessione non è ultraquinquennale quando il titolo prevede una durata di quattro anni e subordina espressamente il rinnovo a un successivo accordo tra le parti, escludendone l'automaticità.
- L'invocazione della tutela degli investimenti connessa alla durata di una concessione richiede almeno l'allegazione degli investimenti effettivamente sostenuti e rilevanti ai fini della disciplina applicata.
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