Cassazione Penale, Sentenza n. 35722/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza aggravata dall'aver causato un incidente. Ha proposto due motivi: (1) nullità per inosservanza delle norme relative agli accertamenti urgenti su persone (art. 354, comma 3 e art. 356 c.p.p., e art. 114 disp. att.) per mancato avviso della facoltà di farsi assistere da difensore prima dell'esame ematico e vizio del consenso, posto che l'esame sarebbe stato eseguito prima di una formale richiesta della polizia e senza adeguata informazione sulle finalità; (2) vizio di motivazione perché la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente spiegato l'irrilevanza, ai fini della responsabilità penale, dell'esecuzione dell'esame prima della richiesta di polizia e della sottoscrizione del modulo di consenso in assenza del personale di polizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: la nullità costituita dall'omesso avviso circa la possibilità di farsi assistere dal difensore è qualificata come nullità generale a regime intermedio, ma tale nullità doveva essere tempestivamente dedotta fino alla deliberazione della sentenza di primo grado; non essendolo stata, il ricorrente è decaduto dall'impugnarla e la nullità si è nel frattempo sanata. Sul secondo motivo: la Corte ha ritenuto non viziata la motivazione della Corte territoriale, che aveva spiegato che gli esami ematochimici erano stati eseguiti d'ufficio dai sanitari dell'ospedale nei primissimi accertamenti successivi al ricovero, dunque precedenti alla richiesta di polizia, e che il consenso sottoscritto atteneva alla somministrazione di prestazioni sanitarie ritenute necessarie, rendendo pertanto irrilevante la mancanza del personale di polizia al momento della firma. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a pagare in favore della Cassa delle ammende euro 3.000.
Norme richiamate
art. 354, comma 3 cod. proc. pen.
Individua gli accertamenti urgenti su persone; la Corte considera gli esami ematici come rientranti in tale categoria quando eseguiti nei primi accertamenti dopo il ricovero.
Elenca gli atti per i quali sussistono obblighi formali; la giurisprudenza qualifica l'omesso avviso al difensore, per questi atti, come nullità generale a regime intermedio.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di avviso all'imputato della facoltà di farsi assistere; la Corte ricorda che la mancata comunicazione dà luogo a nullità rilevabile se tempestivamente dedotta.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Regola i motivi di ricorso per cassazione: inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto i motivi infondati o non tempestivamente dedotti.
art. 180 e art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Stabiliscono i termini per dedurre le nullità processuali (fino alla deliberazione della sentenza di primo grado); la Corte ha applicato tali regole per dichiarare decaduto il ricorrente dalla deduzione della nullità.
Norma sulle spese processuali in caso di inammissibilità: la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese del procedimento.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della condanna pecuniaria equitativa; la Corte di cassazione ha applicato il principio per determinare la somma da porre a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La mancata comunicazione all'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore prima di un accertamento urgente configura una nullità generale a regime intermedio, ma tale nullità deve essere tempestivamente dedotta (fino alla deliberazione della sentenza di primo grado): se non viene dedotta nei termini, si perde la facoltà di farla valere e la nullità si considera sanata.
- Se gli esami ematochimici sono eseguiti in ambiente ospedaliero come accertamenti sanitari necessari nell'immediatezza del ricovero, la loro esecuzione può essere qualificata come atto sanitario d'ufficio e il relativo consenso può riferirsi principalmente a cure mediche, rendendo irrilevante, ai fini penali, la mancata presenza del personale di polizia al momento della sottoscrizione del modulo.
- In sede di cassazione non è sufficiente lamentare generiche carenze: bisogna dimostrare che l'omissione processuale o la circostanza fattuale abbia inciso sulla validità della prova o sulla ragionevole decisione di merito; la Corte verifica sia la tempestività delle eccezioni sia la completezza della motivazione del giudice di merito.
- Per difendersi efficacemente, l'imputato e il difensore devono sollevare tempestivamente le nullità procedurali già nelle fasi di merito e acquisire documentazione su tempi, soggetti intervenuti e finalità degli accertamenti sanitari (cartella clinica, dichiarazioni del personale ospedaliero, verbali di polizia) per contestare l'utilizzabilità delle prove.
- Quando l'esame ematico è stato effettuato prima di una formale richiesta della polizia, l'attenzione difensiva dovrebbe orientarsi su possibili profili di rilevanza probatoria (catena di custodia, finalità dell'esame, consenso effettivamente informato) e non solo sulla mera assenza di un atto formale della polizia.
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