Cassazione Penale, Sentenza n. 11312/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la declaratoria di inesistenza, nullità o inefficacia dell'ingiunzione a demolire emessa in esecuzione di una sentenza irrevocabile del 9/1/2009 (applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) per il reato contemplato dall'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Contestava il provvedimento per violazione del criterio di proporzionalità (la demolizione della sua unica abitazione, con grave impatto socio-economico e senza alternativa abitativa), denunciava travisamento del fatto e della prova e lamentava la mancata considerazione di una relazione socio-economica del 1/4/2025. Inoltre invocava la violazione dell'accordo di programma del dicembre 2018 (che, secondo la ricorrente, avrebbe previsto una graduazione/interventi e criteri specifici) e rilevava una presunta autorizzazione sismica in sanatoria del 2017.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando l'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva rigettato la domanda della Petrone. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale solida e aderente ai principi giurisprudenziali sulla proporzionalità: il manufatto era una palazzina su due livelli di oltre 550 mc con piano seminterrato di circa 95 mq e piano abitabile di oltre 120 mq, con plurime violazioni urbanistiche e paesaggistiche; la ricorrente aveva agito con consapevolezza dell'illiceità e aveva proseguito l'opera nonostante provvedimenti sanzionatori e la nomina a custode giudiziario; non erano stati avviati atti di regolarizzazione in tempo utile; non risultava un vincolo funzionale tra l'opera e le primarie esigenze abitative del nucleo familiare (volume e dimensioni eccedenti quelle necessarie); la presentazione tardiva di una domanda di alloggio pubblico (aprile 2025) non giustificava la sospensione. Quanto all'accordo di programma 2018, il Tribunale e la Corte hanno rilevato che tali protocolli non sono vincolanti e la ricorrente non ha provato la violazione dell'ipotesi di graduazione. È stato inoltre ricordato che un'ordinanza comunale di demolizione del 4/7/2011 e l'ingiustificata inottemperanza all'ordine amministrativo possono determinare l'acquisizione dell'opera e dell'area al patrimonio comunale dopo 90 giorni, facendo venir meno l'interesse del proprietario. Per inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese e il pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Indica che la pena fu applicata con procedimento di patteggiamento; la sentenza risultò irrevocabile e costituì titolo per l'ingiunzione a demolire
art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia)
art. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Norma sostanziale relativa agli illeciti in materia edilizia; ha costituito il fondamento del reato edilizio contestato e dell'ordine di demolizione
artt. 2 e 3 Cost.
Richiamati per ricordare che il diritto all'abitazione è un valore costituzionale ma non assoluto e va bilanciato con altri interessi pubblici come l'ordinato sviluppo del territorio
art. 8 CEDU
Richiama il diritto al rispetto della vita privata e familiare; la Corte applica il bilanciamento fra questo diritto e l'interesse pubblico secondo i criteri di necessità e proporzionalità
Norma invocata per stabilire le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con applicazione delle spese e del versamento alla Cassa delle ammende
accordo di programma (dicembre 2018) tra Procura e Comuni
accordo di programma (dic. 2018) tra Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata e alcuni Comuni
Il Tribunale e la Corte hanno ritenuto che tali protocolli non hanno efficacia vincolante sulla procedura demolitiva e che una presunta 'violazione' deve essere provata; quindi il protocollo non sospende o impedisce l'esecuzione dell'ordine di demolizione senza prova specifica
ordinanza di demolizione dell'Ufficio tecnico comunale
ordinanza di demolizione dell'Ufficio tecnico comunale del 4/7/2011
Richiamata per evidenziare che l'ingiustificata inottemperanza all'ordine amministrativo entro 90 giorni comporta l'acquisizione gratuita dell'opera e dell'area al patrimonio comunale, con conseguente venir meno dell'interesse del proprietario alla revoca/sospensione
Massime di principio
- Il diritto all'abitazione rileva ma non è assoluto: in caso di abuso edilizio l'ordine di demolizione va valutato con il criterio di proporzionalità bilanciando l'interesse privato con l'interesse pubblico all'ordinato sviluppo del territorio e alla tutela paesaggistica.
- Fattori decisivi nella verifica di proporzionalità: natura e dimensioni dell'abuso, consapevolezza dell'illiceità da parte del proprietario, gravità delle violazioni, esistenza o meno di possibili misure di sanatoria, tempo trascorso dall'accertamento e dal provvedimento fino all'esecuzione, e condizioni personali dell'interessato (età, salute, reddito) valutate congiuntamente agli altri elementi.
- La mera difficoltà abitativa o una relazione socio-economica non bastano se il proprietario ha agito consapevolmente, non ha avviato tempestivamente pratiche di regolarizzazione o ha proseguito l'opera nonostante provvedimenti repressivi.
- Accordi o protocolli tra Procura e Comuni possono orientare l'azione amministrativa ma non sono in sé fonti vincolanti che impediscano l'esecuzione di un ordine di demolizione; la loro presunta violazione deve essere dimostrata concretamente.
- La tempestività e la diligenza del proprietario sono cruciali: la possibilità di 'legalizzare' l'opera o di cercare soluzioni alternative entro un arco temporale ragionevole è valutata dal giudice; l'inerzia del proprietario o ritardi protratti indeboliscono la sua posizione.
- L'inosservanza ingiustificata di un'ordinanza amministrativa di demolizione entro 90 giorni può comportare l'acquisizione dell'opera e dell'area al patrimonio comunale, estinguendo l'interesse del proprietario a ottenere la revoca o la sospensione.
- Per contrastare efficacemente un ordine di demolizione conviene raccogliere e provare tempestivamente (i) l'assenza di consapevolezza dell'illiceità, (ii) l'esistenza di una concreta possibilità di sanatoria documentata, (iii) l'impossibilità reale di reperire alternative abitative e (iv) eventuali vizi procedurali o di legittimità che incidano sul provvedimento.
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