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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14761/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione con cui era stata respinta la richiesta di dichiarare non esecutive due sentenze di condanna, deducendo l'omessa notifica dell'estratto contumaciale e, in via sostanziale, l'invalidità della sequenza notificatoria. Dalla motivazione della Corte emerge che il procedimento a suo carico era iniziato dopo l'entrata in vigore della legge n. 67/2014 e della legge n. 118/2014, poiché il decreto di citazione a giudizio risaliva al 13 dicembre 2018; pertanto la doglianza sull'omessa notifica dell'estratto contumaciale è stata ritenuta infondata. La Corte rileva inoltre che la questione della mancata traduzione degli atti non era stata oggetto dell'istanza al giudice dell'esecuzione e non veniva dedotta in modo specifico nel ricorso, con conseguente inammissibilità di tale censura.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura relativa alla mancata notifica dell'estratto contumaciale, perché il procedimento era successivo alla riforma introdotta con la legge n. 67/2014 e la legge n. 118/2014, essendo il decreto di citazione del 13 dicembre 2018. Ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza sulla mancata traduzione degli atti per difetto di specificità e perché estranea all'originaria richiesta. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando non sia esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.

  • legge n. 67/2014

    Riforma rilevante per valutare, nei procedimenti successivi alla sua entrata in vigore, la disciplina dell'assenza e le conseguenze della notificazione dell'estratto contumaciale.

  • legge n. 118/2014

    Norma richiamata unitamente alla legge n. 67/2014 per escludere l'applicabilità del regime invocato dal ricorrente nei procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore.

  • Corte Cost. n. 186 del 2000

    La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non siano esclusi profili di colpa nel ricorso.

  • Sez. 3, n. 2937 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 281008 - 01

    Precedente richiamato per una fattispecie assimilabile, a sostegno del principio secondo cui, per procedimenti successivi alla riforma, non è fondata la doglianza sull'omessa notifica dell'estratto contumaciale secondo il regime previgente.

Massime di principio

  • Nei procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 67/2014 e dalla legge n. 118/2014 non può essere utilmente dedotta, secondo il previgente regime, l'omessa notifica dell'estratto contumaciale come causa di non esecutività della sentenza.
  • Nel giudizio di esecuzione le doglianze devono corrispondere all'oggetto della richiesta originaria e devono essere formulate con specificità: una censura nuova o non specificamente dedotta è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non siano ravvisabili assenza di colpa o altre ragioni ostative.
  • Il controllo di legittimità sulla decisione del giudice dell'esecuzione resta confinato alle questioni effettivamente devolute e non consente di introdurre ex novo profili non esaminati dal giudice a quo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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