Cassazione Penale, Ordinanza n. 14761/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione con cui era stata respinta la richiesta di dichiarare non esecutive due sentenze di condanna, deducendo l'omessa notifica dell'estratto contumaciale e, in via sostanziale, l'invalidità della sequenza notificatoria. Dalla motivazione della Corte emerge che il procedimento a suo carico era iniziato dopo l'entrata in vigore della legge n. 67/2014 e della legge n. 118/2014, poiché il decreto di citazione a giudizio risaliva al 13 dicembre 2018; pertanto la doglianza sull'omessa notifica dell'estratto contumaciale è stata ritenuta infondata. La Corte rileva inoltre che la questione della mancata traduzione degli atti non era stata oggetto dell'istanza al giudice dell'esecuzione e non veniva dedotta in modo specifico nel ricorso, con conseguente inammissibilità di tale censura.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura relativa alla mancata notifica dell'estratto contumaciale, perché il procedimento era successivo alla riforma introdotta con la legge n. 67/2014 e la legge n. 118/2014, essendo il decreto di citazione del 13 dicembre 2018. Ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza sulla mancata traduzione degli atti per difetto di specificità e perché estranea all'originaria richiesta. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando non sia esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Riforma rilevante per valutare, nei procedimenti successivi alla sua entrata in vigore, la disciplina dell'assenza e le conseguenze della notificazione dell'estratto contumaciale.
Norma richiamata unitamente alla legge n. 67/2014 per escludere l'applicabilità del regime invocato dal ricorrente nei procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore.
Corte Cost. n. 186 del 2000
La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non siano esclusi profili di colpa nel ricorso.
Sez. 3, n. 2937 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 281008 - 01
Precedente richiamato per una fattispecie assimilabile, a sostegno del principio secondo cui, per procedimenti successivi alla riforma, non è fondata la doglianza sull'omessa notifica dell'estratto contumaciale secondo il regime previgente.
Massime di principio
- Nei procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 67/2014 e dalla legge n. 118/2014 non può essere utilmente dedotta, secondo il previgente regime, l'omessa notifica dell'estratto contumaciale come causa di non esecutività della sentenza.
- Nel giudizio di esecuzione le doglianze devono corrispondere all'oggetto della richiesta originaria e devono essere formulate con specificità: una censura nuova o non specificamente dedotta è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non siano ravvisabili assenza di colpa o altre ragioni ostative.
- Il controllo di legittimità sulla decisione del giudice dell'esecuzione resta confinato alle questioni effettivamente devolute e non consente di introdurre ex novo profili non esaminati dal giudice a quo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14740/2026 del 23/04/2026
- ordinanza_penale · 23 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14742/2026 del 23/04/2026
- ordinanza_penale · 23 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14748/2026 del 23/04/2026
- ordinanza_penale · 23 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14749/2026 del 23/04/2026
- ordinanza_penale · 23 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14750/2026 del 23/04/2026
- ordinanza_penale · 23 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14751/2026 del 23/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →