Cassazione Penale, Ordinanza n. 02510/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza resa dal GIP del Tribunale in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorrente ha dedotto, in sostanza, che il giudice non avrebbe valutato la sussistenza di elementi idonei a determinare il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte, però, rileva che contro una sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che la censura proposta non rientra in tale catalogo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non consentito. Ha osservato che, per le sentenze di patteggiamento, il ricorso è ammesso esclusivamente per i motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il ricorrente ha invece lamentato la mancata valutazione di una possibile causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., la doglianza è stata ritenuta estranea ai motivi deducibili. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate
La norma delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, escludendo ogni censura diversa da quelle espressamente indicate.
È la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che nel caso di specie costituisce il provvedimento impugnato.
La mancata applicazione o valutazione di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 non è motivo autonomamente deducibile nel ricorso contro la sentenza di patteggiamento, se non nei limiti dei motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017, n. 103
La disciplina restrittiva dei motivi di ricorso contro il patteggiamento si applica, per espressa previsione transitoria, alle impugnazioni relative a richieste formulate dal 3 agosto 2017 in poi.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa censura è inammissibile.
- La doglianza sulla mancata declaratoria immediata di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di per sé, motivo di ricorso contro il patteggiamento se non rientra in uno dei vizi tipizzati dalla legge.
- La disciplina introdotta dalla L. n. 103 del 2017 si applica alle richieste di applicazione della pena formulate dopo la data di entrata in vigore indicata dalla legge, con conseguente operatività del filtro di ammissibilità per tali impugnazioni.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove ricorrano i presupposti indicati dalla decisione, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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