Cassazione Civile, Ordinanza n. 15851/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un professionista aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata dal 2008 al 2013, assumendo di non essere soggetto al tributo per difetto del presupposto dell'autonoma organizzazione. Il silenzio-rifiuto dell'amministrazione era stato impugnato davanti al giudice tributario, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto la domanda. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione perplessa e incomprensibile, lamentando in sostanza che la CTR avesse ritenuto sussistente l'autonoma organizzazione valorizzando soltanto l'entità dei costi rispetto ai compensi e la disponibilità di due studi professionali; con il secondo ha dedotto l'omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR non avrebbe valutato correttamente la documentazione prodotta, in particolare dichiarazioni dei redditi e registro dei beni ammortizzabili.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la CTR non si fosse conformata ai principi già affermati in materia di IRAP, poiché aveva desunto l'autonoma organizzazione dal solo rapporto tra costi e compensi e dalla presenza di due studi professionali, elementi non sufficienti di per sé a integrare il presupposto impositivo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per motivazione perplessa e incomprensibile è stata letta dalla Corte, oltre che come vizio processuale, anche come doglianza sostanziale di violazione di legge rispetto ai criteri di accertamento del presupposto IRAP.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il secondo motivo è stato prospettato come omesso esame di un fatto decisivo, ma è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo.
IRAP
Il presupposto dell'imposta, per il professionista, richiede la presenza di autonoma organizzazione, che non può essere desunta automaticamente dall'ammontare dei costi o dei compensi.
Massime di principio
- In tema di IRAP, il presupposto dell'autonoma organizzazione non può essere desunto automaticamente dal valore assoluto dei compensi e dei costi, né dal loro rapporto percentuale, poiché tali dati economici possono dipendere dalla natura dell'attività o da costi personali o comunque non organizzativi.
- Ai fini dell'IRAP, anche spese elevate o investimenti in beni strumentali indispensabili non sono di per sé decisivi: occorre verificare se il capitale investito costituisca un fattore aggiuntivo o moltiplicativo della capacità produttiva del professionista, oppure se sia semplicemente asservito all'esercizio della sua attività intellettuale.
- Il giudice di merito viola i criteri di accertamento del presupposto impositivo quando fonda la sussistenza dell'autonoma organizzazione su elementi meramente quantitativi o formali, senza una concreta valutazione della loro incidenza sull'organizzazione dell'attività professionale.
Come è indicizzato
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