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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18742/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cavalieri: censura per violazione di legge per aver la Corte d'appello dato prevalenza alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione nonostante la nullità della sentenza di primo grado per omessa citazione a giudizio; dedotto interesse ad ottenere nel rinvio una pronuncia di assoluzione nel merito (anche per ottenere riparazione per ingiusta detenzione) e censura per mancata assoluzione basata sulle prove raccolte in un processo a cui non ha potuto partecipare. Musumeci: due motivi principali — (1) mancata acquisizione di prove decisive e difetto di motivazione perché in appello non sono stati ammessi ulteriori testi richiesti ai sensi dell'art. 603 c.p.p., limitandosi al nuovo esame di un testimone già escusso; (2) difetto di motivazione perché l'assenza di documentazione sull'attività della commissione sarebbe dovuta all'incompletezza delle indagini e non potrebbe essere assunto a fondamento della responsabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha confermato il principio per cui, se sussiste una causa di estinzione del reato (prescrizione) insieme a una nullità processuale assoluta e insanabile, la causa estintiva prevale ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; tuttavia la nullità rilevabile travolge le statuizioni civili e comporta la revoca di quelle statuizioni quando manca il contraddittorio. Nel merito delle censure: il ricorso di Cavalieri è stato ritenuto manifestamente infondato (art.129 c.p.p. applicato e possibilità, in alternativa, della rinuncia alla prescrizione per perseguire l'assoluzione); i motivi di Musumeci sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati (nessun diritto automatico alla rinnovazione istruttoria in appello salvo i casi di art.603; la Corte d'appello ha valutato le prove e ritenuto provato il reato relativo al capo 3C per mancata attività documentata della commissione). Le ricorrenti sono condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; Musumeci è anche condannata alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili (euro 3.167 per ciascuna), oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    "In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara d'ufficio con sentenza"; "Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste ... il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta"

    Il giudice deve dare immediata operatività alla causa estintiva (prescrizione) e preferirla alla nullità processuale assoluta; tuttavia, se la nullità incide sulle statuizioni civili va comunque rilevata e le statuizioni civili devono essere revocate/annullate quando manca il contraddittorio.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    In appello non sussiste un diritto automatico alla rinnovazione dell'istruttoria: il giudice dispone la rinnovazione solo nei casi previsti dalla norma (per es. quando non è in grado di decidere allo stato degli atti). Le richieste di prova contraria vanno valutate nei limiti della disciplina dell'art.603.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la sintetizzazione dei motivi del ricorso in cassazione (formalità di deposito e redazione dei motivi).

  • Giurisprudenza (Sezioni Unite)

    Sez. U, Sent. n.17179 del 27/02/2002 (Conti); Sez. U, n.36208 del 28/03/2024 (Calpitano)

    Le Sezioni Unite hanno precisato che la causa estintiva prevale sulla nullità assoluta ma la nullità, se travolge le fasi processuali, va comunque rilevata in sede di legittimità perché incide sulle statuizioni civili; inoltre, in appello il giudice deve valutare la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione quando interviene la prescrizione e vi è parte civile.

Massime di principio

  • Se nel processo coesistono una causa di estinzione del reato (es. prescrizione) e una nullità processuale assoluta e insanabile, il giudice dà prevalenza alla causa estintiva ai sensi dell'art.129 c.p.p.; tuttavia la nullità va comunque rilevata se incide sulle statuizioni civili, con conseguente revoca/annullamento di quelle statuizioni quando manca il contraddittorio.
  • L'imputato che intende ottenere una pronuncia di merito anziché la dichiarazione di prescrizione può rinunciare alla prescrizione per perseguire l'assoluzione e/o i rimedi patrimoniali (es. richiesta di riparazione per ingiusta detenzione).
  • In appello non esiste un diritto automatico alla rinnovazione integrale dell'istruttoria: l'ammissione di nuove prove è soggetta ai limiti dell'art.603 c.p.p. e avviene quando il giudice non sia in grado di decidere sulla base degli atti.
  • L'assenza di documentazione ufficiale sull'attività di un organismo o commissione può, se adeguatamente motivata e corroborata dalle risultanze probatorie, essere valutata come indice dell'inesistenza dell'attività e quindi come elemento a favore della responsabilità, ma tale valutazione richiede motivazione e non può poggiare su mere deduzioni generiche.
  • La parte civile deve essere comunque valutata dal giudice d'appello: anche in presenza di prescrizione il giudice deve esaminare se siano ravvisabili i presupposti per l'assoluzione nel merito quando la prova lo consenta o quando la normativa processuale lo imponga.

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