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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18256/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di Cassazione denunciando la nullità del decreto di citazione a giudizio in appello per mancata notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado. La questione verte sulla corretta applicazione della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 67/2014 e successivo chiarimento dalla legge n. 118/2014 in tema di giudizio "in assenza" vs "in contumacia": i ricorrenti erano stati inizialmente dichiarati "contumaci" (udienza 20/02/2014) ma, in data 12/06/2014, dopo l'entrata in vigore della legge n. 67/2014 e prima dell'intervento di chiarimento della legge n. 118/2014, venivano definiti "assenti", con la conseguente mancata notificazione dell'estratto contumaciale. I ricorrenti sostenevano che il rigetto dell'eccezione derivava da un'errata percezione dei presupposti per l'applicazione della nuova disciplina (esigenza della pronuncia di primo grado e dell'esistenza di un decreto di irreperibilità).

La decisione

I ricorsi straordinari sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che la questione prospettata attiene a un errore di diritto o di giudizio relativo all'interpretazione della disciplina sulla contumacia/assenza, non a un "errore di fatto" rimediabile con il ricorso previsto dall'art. 625-bis c.p.p. (che tutela solo errori percettivi nella lettura degli atti). Pertanto il rimedio straordinario esperito non era idoneo e il ricorso è stato respinto per inammissibilità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente determinata in euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio previsto è limitato agli "errori di fatto" consistenti in una rappresentazione percettiva errata degli atti (svista o equivoco) che abbia inciso sulla decisione. Sono esclusi errori di diritto o valutazioni giuridiche/di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fornisce la base per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione di somme alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi; la Corte lo ha applicato per condannare i ricorrenti alle spese e al pagamento di euro 3000,00.

  • legge n. 67 del 2014

    Ha modificato la disciplina sulla contumacia/assenza nel processo penale; la sentenza evidenzia che la sua entrata in vigore ha inciso sul regime di notificazione dell'estratto contumaciale e sulle condizioni per procedere "in assenza".

  • legge n. 118 del 2014

    Legge interpretativa che ha chiarito il regime transitorio relativo all'applicazione delle modifiche di cui alla legge n. 67/2014; la decisione prende atto che la successione temporale delle dichiarazioni di "contumacia" e "assenza" e l'intervento di detta legge interpretativa sono rilevanti per valutare la legittimità delle notifiche.

Massime di principio

  • Distinguere con attenzione la "contumacia" dalla "assenza": la notifica dell'estratto contumaciale e le conseguenze processuali dipendono dalla qualifica formale attribuita al difensore/imputato e dal regime normativo applicabile al momento della dichiarazione.
  • Verificare il momento di entrata in vigore e l'eventuale regime transitorio delle norme (leggi interpretative): la sequenza temporale delle dichiarazioni e delle leggi può determinare la necessità o meno di specifiche notifiche o decreti (es. decreto di irreperibilità).
  • Scegliere lo strumento di impugnazione adeguato: l'art. 625-bis c.p.p. tutela solo gli "errori di fatto" (percezioni/sviste) e non gli errori di diritto o le valutazioni giuridiche; per questi ultimi il ricorso straordinario o altri rimedi possono risultare inammissibili.
  • Sollevare tempestivamente eccezioni processuali in sede di merito (tribunale/appello) per evitare la sanatoria o il mancato esercizio dell'azione difensiva, che può precludere rimedi successivi.
  • Quando si impugna una decisione per presunta nullità formale (es. mancata notificazione), documentare con precisione il fatto materiale (chi, quando, come) perché qualora la censura sia di natura interpretativa sulla legge applicata la Corte potrà dichiarare l'inammissibilità del rimedio utilizzato.
  • Tenere presente il rischio di conseguenze economiche: l'utilizzo improprio di rimedi straordinari può comportare condanne alle spese processuali e somme a carico dell'istante (Cassa delle ammende).

Testo integrale

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