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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16812/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero diretti a sollecitare una rivalutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, e che fossero peraltro ripetitivi di censure già confutate con argomentazioni corrette dal giudice di merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono state disposte le conseguenze economiche conseguenti all'inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 5 dicembre 2025. La vicenda riguarda una condotta tenuta in ambiente detentivo, contestata come oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341-bis c.p. L'impugnazione sosteneva: l'insussistenza degli elementi integrativi del reato, la mancata corretta qualificazione della condotta come minaccia ex art. 612 c.p., e il rigetto della richiesta di applicazione di una pena sostitutiva. La Corte di cassazione rileva però che tali doglianze mirano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e ripropongono questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito. Viene inoltre sottolineato che la condotta si è svolta alla presenza di altri detenuti, integrando così il requisito delle "più persone presenti" richiesto dalla fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    Norma richiamata come fattispecie incriminatrice contestata; la Corte ritiene integrato, nel caso concreto, anche il requisito delle "più persone presenti".

  • art. 612 c.p.

    Richiamato dal ricorrente quale possibile diversa qualificazione giuridica della condotta, ma la Corte non ne accoglie la prospettazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per affermare che all'inammissibilità del ricorso conseguono le relative pronunce e gli effetti previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o di alternativa lettura dei fatti accertati dai giudici di merito.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che riproduca censure già esaminate e disattese con argomentazione giuridicamente corretta nella decisione impugnata, senza confrontarsi realmente con la ratio decidendi.
  • Nel reato di oltraggio a pubblico ufficiale, la verifica del requisito delle "più persone presenti" può essere integrata dalla presenza di più soggetti al momento della condotta, come nel caso di altri detenuti presenti.
  • La mera richiesta di riqualificazione giuridica della condotta non è sufficiente quando essa presupponga una diversa ricostruzione fattuale non consentita in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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