Cassazione Penale, Sentenza n. 27720/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 8 d.lgs. 74/2000. Contestazioni principali: (1) vizio di motivazione e contraddittorieta' rispetto alla qualificazione delle vendite documentate da fatture (si deduceva la simulazione della vendita Funghi e Tartufi S.r.l. a Mihai Anna Maria ma al contempo si sosteneva l'insussistenza della vendita successiva a Expert S.r.l., con conseguente pretesa che la fattura emessa fosse lecita); (2) mancata motivazione circa la qualifica di amministratore di fatto attribuita a Milazzo, lamentando l'assenza di deleghe e di indagini sulla gestione dei conti; (3) mancanza di autonoma motivazione rispetto ad altre sentenze emesse nei confronti di coimputati per processi riuniti e uso di argomentazioni identiche; (4) doglianza generica su presunti elementi probatori non valutabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericita' e aspecificita' dei motivi. In particolare: il primo motivo e' ritenuto aspecifico perché non si confronta con la motivazione impugnata e confonde possesso e diritto di proprieta', mentre la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la proprieta' fosse trasferita a Mihai e che la successiva fatturazione costituisse la fattispecie delittuosa contestata; il secondo motivo e' inammissibile per mancata confutazione degli indizi che avevano sostenuto la qualifica di amministratore di fatto; il terzo motivo e' generico e non indica quali elementi probatori sarebbero stati illecitamente utilizzati. Conseguentemente il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente e' condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che l'emissione della fattura n. 23 del 02/03/2016 integrasse il reato previsto dall'art. 8 perché la vendita documentata risultava inesistente rispetto alla situazione di proprieta' reale del veicolo.
Norma richiamata per l'applicazione dell'onere delle spese processuali e del versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Corte Costituzionale, sentenza 13/06/2000 n.186
sentenza del 13.6.2000 n.186
Citate in relazione alla valutazione della responsabilita' del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilita'; la Corte osserva che non sussistono elementi per ritenere dolo o colpa nella proposizione del ricorso in relazione alla causa di inammissibilita'.
Giurisprudenza della Cassazione (precedenti citati)
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016; Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014; Sez. 5, n. 44201 del 29/9/2022
Principi richiamati: il motivo di appello o di ricorso per cassazione e' inammissibile se manca la specificita' dei rilievi; non puo' formare oggetto di cassazione la doglianza relativa a motivi di appello gia' inammissibili.
Massime di principio
- Per impugnare efficacemente una sentenza in Cassazione e' necessario confrontarsi in modo specifico e puntuale con la motivazione del giudice di merito; argomentazioni generiche o solo riproposte non sono sufficienti.
- La distinzione tra possesso e diritto di proprieta' e' centrale: la mera disponibilita' materiale del bene non significa che la titolarita' del diritto sia stata riacquisita senza un valido atto negoziale.
- Per contestare la qualifica di amministratore di fatto occorre confutare in modo concreto gli indizi posti a fondamento della decisione (movimenti finanziari, disponibilita' di beni, poteri di gestione), non limitarsi ad affermazioni generiche.
- La riunione di processi e l'uso di motivazioni analoghe per coimputati non e' di per sé sufficiente a fondare un motivo di cassazione: bisogna dimostrare specifico pregiudizio o uso improprio di prove comuni.
- Se il motivo di gravame in appello e' inammissibile per genericita', la relativa censura in Cassazione e' anch'essa inammissibile; e' essenziale curare la specificita' gia' nella fase di appello.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile la Corte puo' condannare il ricorrente alle spese e disporre il versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi delle norme processuali.
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