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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15637/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza per due motivi: 1) errata qualificazione penale dei furti contestati ai capi A)-D), sostenendo che, pur essendosi verificati in occasione di accesso in luogo di privata dimora, si tratterebbe di furti "ordinari" aggravati dalla destrezza (art. 624 e art. 625 n.4 c.p.), non di furto in abitazione ex art. 624-bis c.p.; 2) analoga censura per il fatto contestato al capo E): il furto sarebbe stato commesso mentre l'imputata svolgeva l'attività di collaboratrice domestica dentro l'abitazione della persona offesa, senza che sia provato il nesso finalistico tra la sua presenza e la decisione di commettere il furto, ragione per cui il fatto andrebbe riqualificato come furto semplice (art. 624 c.p.) eventualmente aggravato ai sensi dell'art. 61 n.11 c.p. per abuso del rapporto di fiducia/di prestazione d'opera.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte. Ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo: ha confermato che, una volta accertato che l'agente si è introdotto nell'abitazione con finalità di impossessarsi di beni, il reato è correttamente qualificato come furto in abitazione (art. 624-bis c.p.), indipendentemente dalle modalità (destrezza, inganno) e anche se l'oggetto era portato sulla persona della vittima. Ha invece accolto il secondo motivo con riguardo al capo E): la sentenza di merito non ha provato il nesso finalistico tra la presenza della Caraffa nell'abitazione come collaboratrice e la decisione di sottrarre l'oggetto; pertanto la qualificazione come furto in abitazione non risultava giustificata. Per questo capo la Corte ha annullato la sentenza e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Salerno per nuovo esame. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Il reato richiede che l'introduzione nell'abitazione sia finalisticamente collegata all'impossessamento della cosa; se tale nesso sussiste il furto è furto in abitazione indipendentemente dalle modalità (destrezza, inganno) e indipendentemente dal fatto che l'oggetto fosse indossato dalla vittima

  • art. 624 c.p.

    Furto semplice: applicabile quando manca la prova del nesso finalistico tra la presenza dell'agente nell'abitazione e la decisione di compiere il furto; può essere aggravato da altre circostanze (es. abuso di rapporto di fiducia)

  • art. 625 c.p. (n. 4)

    Aggravante per uso di destrezza o altro mezzo: la presenza di destrezza o frode non esclude la configurazione del furto in abitazione, ma costituisce una aggravante distinta che andrebbe, se del caso, contestata separatamente

  • art. 61 n.11 c.p.

    Aggravante per aver abusato di relazioni di prestazione d'opera o di fiducia: può elevare la pena del furto commesso da chi, per rapporto di lavoro o similare, ha accesso agevolato alla vittima o ai suoi beni

  • legge 26 marzo 2001, n.128, art. 2, comma 2

    La novella ha ampliato l'area di punibilità in ragione del luogo (introduzione dell'art. 624-bis) ma non ha eliminato il requisito della strumentalità/finalità dell'introduzione nell'edificio ai fini del reato

Massime di principio

  • Per qualificare il furto come "in abitazione" (art. 624-bis) è necessario provare il nesso finalistico tra l'introduzione nell'abitazione e l'impossessamento: non basta il mero fatto che il reato sia stato consumato in un domicilio
  • La consumazione tramite destrezza o con inganno non esclude la configurazione del furto in abitazione; tali modalità possono costituire aggravanti autonome (art. 625), ma non eliminano il requisito del nesso finalistico
  • Oggetti portati sulla persona della vittima possono essere sottratti nell'ambito di un furto in abitazione se si dimostra che l'accesso alla dimora è stato strumentale al furto
  • Se il presunto autore è presente nell'abitazione per ragioni di lavoro (es. collaboratrice domestica), occorre specifica prova che la sua presenza sia stata scel­ta o sfruttata con lo scopo di commettere il furto; in mancanza, la fattispecie può essere riqualificata in furto semplice, eventualmente aggravato per abuso di rapporto di fiducia
  • La riqualificazione della fattispecie in sede di legittimità è possibile quando la parte ricorrente la prospetti e non viola il divieto di modifica della contestazione (canone Drassich); la querela rituale della persona offesa evita l'improcedibilità in caso di riqualificazione

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